Chi presenta la dichiarazione dei redditi del de cuius in pendenza di accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario?

Con la Risposta n. 275/2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce la situazione di un contribuente minore d’età, a proposito dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi del suo dante causa.
Si tratta di un’interpretazione particolarmente interessante, perché, per rispondere al quesito, l’Agenzia ripercorre le relative norme del Codice civile.

Ma andiamo con ordine: innanzi tutto, inquadriamo il contesto, che è rappresentato da un contribuente minore di età, erede designato da una signora defunta.
Il minore è stato autorizzato ad accettare l’eredità col beneficio d’inventario, (art.484 del c.c.).
Questo però non è stato ancora redatto, e non si sa quando il minore stesso potrà acquisire formalmente la qualità di erede.
Pertanto, l’istante (il genitore del minore) chiede se, considerato che è ancora in corso l’iter per l’accettazione dell’eredità e considerate le disposizioni dell’art. 65 del D.P.R. n.600/1973, il minore è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi della defunta per l’anno 2024 entro termini stabiliti per simili situazioni, oppure deve attendere la conclusione della già menzionata procedura (art. 471 del c.c.).

L’Agenzia delle entrate, dopo avere richiamato l’art.65 del D.P.R. n.600/1973, le istruzioni contenute nel modello redditi PF 2025, ed anche gli artt. 459 e 471 del c.c., mette in evidenza la tutela che l’ordinamento ha voluto determinare, mediante l’obbligo per i minori, di procedere all’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario. Si tratta di attuare la separazione del patrimonio del minore da quello del de cuius, per evitare, compiuto l’inventario, la confusione tra i due patrimoni (quello proprio dell’erede da quello ereditato) in modo che la responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti del de cuius, non ecceda il valore ereditato.

L’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario comporta, quindi di per sé, l’acquisizione della qualità di erede, dato che gli effetti della redazione dell’inventario, si riflettono sulla limitazione della responsabilità per i debiti del defunto e non sulla sua qualità di erede.

Il superiore indirizzo amministrativo è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che, con la sentenza a SSUU n. 31310 del 6.12.2024, ha stabilito che la “dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede”.

Pertanto, ritenuto che il minore ha già acquisito la qualità di erede per averla accettata seppure col beneficio d’inventario, e considerato che l’art.65 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto, “in favore degli eredi del contribuente”, la risposta dell’Agenzia conclude che il minore ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi della sua dante causa.

 

 

 

Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN