Con due nuove FAQ pubblicate il 7 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul Concordato Preventivo Biennale (CPB), fornendo chiarimenti operativi su due profili cruciali per la sua permanenza: gli effetti della trasformazione “atipica” da società di persone a impresa individuale e le modalità di calcolo della soglia del 30% che determina la decadenza dal concordato in caso di dichiarazioni integrative.
Vediamo nel dettaglio i chiarimenti forniti.
Trasformazione da società di persone a impresa individuale: cessazione del CPB
La FAQ n. 1 prende in esame il caso di una società in nome collettivo che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e che, nel corso del 2025, perde la pluralità dei soci a seguito della cessione della quota da parte di uno dei due soci.
L’operazione comporta:
- lo scioglimento della società;
- la liquidazione;
- l’assegnazione dell’intero complesso aziendale al socio superstite;
- la prosecuzione dell’attività in forma di ditta individuale, con apertura di una nuova partita IVA.
Dal punto di vista fiscale, l’Agenzia richiama il consolidato orientamento secondo cui tale operazione è neutra ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, purché vengano mantenuti inalterati i valori dei beni. Tuttavia, il nodo interpretativo riguarda il CPB.
Richiamando:
- la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024;
- la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 3671/2007);
- la ratio dell’art. 21 del D.lgs. n. 13/2024,
l’Agenzia chiarisce che la trasformazione “atipica” determina una modifica sostanziale della soggettività rispetto a quella sulla quale era stata formulata la proposta di concordato.
La trasformazione da società di persone a impresa individuale comporta quindi la cessazione del CPB nella seconda annualità concordata, ossia nel periodo d’imposta 2025.
Dichiarazioni integrative e soglia del 30%: come si calcola la variazione rilevante
La FAQ n. 2 affronta invece un tema particolarmente delicato: il rapporto tra dichiarazioni integrative e decadenza dal CPB ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 13/2024.
Il quesito riguarda la corretta individuazione della base di calcolo della soglia del 30%, oltre la quale la variazione del reddito o della produzione netta comporta la decadenza dal concordato.
L’Agenzia:
- richiama la circolare n. 9/E del 2025;
- conferma quanto già anticipato nella FAQ del 15 dicembre 2025;
- adotta un’interpretazione letterale e sistematica della norma.
Il chiarimento è netto: la variazione del 30% deve essere calcolata sul reddito concordato, prima delle integrazioni o modifiche dichiarative.
Questo l’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate:
- Reddito concordato: 150
- Reddito che sarebbe emerso con i dati corretti: 200
- Differenza: 50
Il 30% di 150 è pari a 45.
Poiché la variazione (+50) supera tale soglia, si verifica la decadenza dal CPB.
FAQ CPB 2026: confermata la centralità della “realtà economica” concordata
Con i chiarimenti del 7 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate rafforza un’impostazione già emersa nei precedenti documenti di prassi: il Concordato Preventivo Biennale resta strettamente legato alla situazione soggettiva ed economica sulla base della quale è stata formulata e accettata la proposta.
Eventi che alterano tale assetto – come operazioni straordinarie o rettifiche dichiarative rilevanti – possono quindi incidere direttamente sulla permanenza nel CPB, determinandone la cessazione o la decadenza.
Redazione Fisco7
































