CU 2026: scadenze, novità e sanzioni

Ogni inizio anno fiscale porta con sé rituali ben noti a chi gestisce paghe, compensi e adempimenti: fra questi, la Certificazione Unica (CU) è il tassello che più di ogni altro fa da ponte fra sostituti d’imposta, percipienti e Amministrazione finanziaria. Per il 2026, che certifica i redditi corrisposti nel 2025, la CU si presenta con un calendario “a fisarmonica” e alcune regole di gestione che vale la pena interiorizzare fin da subito. Le bozze dei modelli pubblicate dall’Agenzia delle Entrate a fine 2025 hanno confermato l’impostazione generale e introdotto un ritmo diverso per alcune tipologie di reddito, in coerenza con la precompilata. In pratica: chi eroga redditi deve immaginare un percorso in tre tappe e pianificare di conseguenza.

Scadenze

La prima tappa resta la più familiare: 16 marzo 2026. È la data entro la quale si trasmettono telematicamente le CU dei dipendenti e assimilati, quelle dei redditi diversi, delle locazioni brevi e anche del lavoro autonomo non abituale. È anche il giorno entro cui la CU sintetica deve arrivare materialmente al percipiente: un gesto semplice ma fondamentale, perché consente di verificare i dati e anticipare eventuali discrepanze rispetto alla precompilata. L’idea è: se la CU è corretta e puntuale, la dichiarazione “scorre” meglio.

La seconda tappa è la vera novità di calendario: 30 aprile 2026. Qui confluiscono le certificazioni che riportano solo redditi da lavoro autonomo abituale (arte o professione) e provvigioni non occasionali (commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, procacciamento).

Perché questa differenziazione? Perché la precompilata dei titolari di partita IVA viene resa disponibile dal 20 maggio 2026; spostare l’invio della CU al 30 aprile rende più realistico il flusso dei dati e riduce il rischio di correzioni last‑minute.

La terza tappa arriva in autunno: 31 ottobre 2026. È la scadenza per le CU che contengono esclusivamente redditi esenti o non rilevanti per la precompilata. La scelta di accodarle al termine del Modello 770 risponde a una logica di coerenza operativa: le informazioni che non servono all’elaborazione della dichiarazione dei redditi possono vivere su un binario più “largo”. Nota di calendario: poiché il 31 ottobre 2026 cade di sabato, il termine, come di consueto, slitta al primo giorno lavorativo successivo.

CU lavoro sportivo

Sul fronte del lavoro autonomo in ambito sportivo arrivano alcuni aggiustamenti importanti nelle tipologie reddituali. In particolare, vengono soppresse:

  • la codifica “N2”, riferita ai compensi per prestazioni sportive rese con contratti diversi dal lavoro subordinato o dalla collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili all’art. 53, comma 2, lett. a), TUIR e al D.Lgs. 36/2021, fino al 30 luglio 2024;
  • la codifica “N3”, anch’essa collegata a prestazioni sportive rese al di fuori del lavoro subordinato o della co.co.co., in presenza di soglie di esenzione stabilite da specifiche norme, sempre ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a), TUIR e del D.Lgs. 36/2021, fino al 30 luglio 2024.

Di conseguenza, per i compensi agli sportivi si continuerà ad applicare la seguente mappatura:

  • “A” per gli sportivi professionisti che svolgono l’attività abitualmente;
  • “A” con codice 20 (da indicare nel campo 6) per gli sportivi dilettanti che operano abitualmente;
  • “M” per le attività di lavoro autonomo non abituale (occasionale).

CU medici forfettari

Un’ulteriore novità riguarda la riattivazione del codice 24, da utilizzare, per i soggetti in regime forfetario, quando si erogano somme ai medici di medicina generale, ai medici in continuità assistenziale con rapporto a tempo determinato e ai pediatri di libera scelta, ai sensi dell’art. 1, commi 54–89, L. 190/2014; tali importi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto.

Infine, per queste fattispecie non trova applicazione il comma 6‑septies dell’art. 4 del DPR 322/1998: in pratica, non scatta alcun esonero e il sostituto d’imposta resta tenuto al rilascio della Certificazione Unica e a tutti gli altri adempimenti previsti dai commi 6‑ter, 6‑quater e 6‑quinquies.

Sanzioni e ravvedimento

Capita di inviare una fornitura e accorgersi di un errore, oppure di ricevere uno scarto tecnico. Ecco allora il principio di tolleranza dei “5 giorni”: se la certificazione è stata trasmessa entro il termine ordinario ma risulta errata, il sostituto può inviare un file sostitutivo o di annullamento entro i cinque giorni successivi senza incorrere in sanzioni; lo stesso vale quando la fornitura viene scartata e si ritrasmette correttamente entro cinque giorni dalla ricevuta di scarto. È una finestra preziosa, pensata per neutralizzare gli incidenti più tipici della fase di invio.

A questo punto, la domanda che tutti fanno è: cosa succede se si sbaglia o si ritarda davvero?

La regola di base è scritta nell’art. 4, comma 6‑quinquies del DPR 322/1998: € 100 per ogni CU omessa, tardiva o errata, con un tetto massimo di € 50.000 per sostituto d’imposta; il cumulo giuridico non si applica (quindi le violazioni si sommano una per una). Se però la certificazione corretta (o la trasmissione mancante) arriva entro 60 giorni, la sanzione scende a € 33,33 per singola CU, con un tetto a € 20.000. E ricordiamo la tolleranza dei 5 giorni: nei casi di errata trasmissione o di scarto ritrasmesso entro 5 giorni, non si applica alcuna sanzione.

C’è di più: dal 31 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sulle violazioni in materia di CU si può attivare il ravvedimento operoso. Tradotto: oltre alle riduzioni “automatiche” (33,33 euro entro 60 giorni), è possibile ridurre ulteriormente l’importo in funzione del momento in cui ci si ravvede (per esempio 1/9, 1/8, 1/7 del minimo, a seconda che la regolarizzazione avvenga entro 90 giorni, entro il termine del 770 o oltre). È un cambio di passo importante rispetto al vecchio orientamento, e rende più conveniente rientrare subito.

Infine, una regola spesso dimenticata: la mancata consegna della CU al percipiente comporta € 100 di sanzione per ciascuna certificazione, senza tetto massimo. Non basta dunque inviare telematicamente: occorre anche consegnare al lavoratore/collaboratore la sua copia entro il 16 marzo.

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN