Detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno tra 2025 e 2026

La fine dell’anno fiscale è sempre un momento delicato: basta uno scarto di pochi giorni tra data della fattura ed effettiva ricezione via SdI per spostare la detrazione dell’IVA dall’anno vecchio al nuovo. In Italia, il diritto alla detrazione IVA nasce quando l’imposta diventa esigibile e, in pratica, si esercita solo quando si è in possesso della fattura e la si annota nei registri acquisti. Questo doppio requisito, sostanziale (esigibilità) e formale (possesso), è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate e discende dal combinato disposto dell’art. 19 DPR 633/72 e dei chiarimenti di prassi.

La regola “entro il 15” e l’eccezione di fine anno

Nel corso dell’anno, una semplificazione consente di includere nella liquidazione IVA di un mese anche le fatture di acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo rispetto all’operazione. Tuttavia, questa retro-imputazione non si applica per i documenti riferiti all’anno precedente: è la famosa eccezione di fine anno. In concreto, una fattura di dicembre 2025 ricevuta via SdI a gennaio 2026 non può concorrere alla liquidazione di dicembre 2025: la detrazione slitta nel 2026.

La stessa impostazione vale anche per i contribuenti trimestrali (con riferimento al 15 del secondo mese successivo in linea con i termini di liquidazione), ma—di nuovo—non è ammessa l’anticipazione per i documenti dell’anno precedente.

Esempio pratico (dicembre 2025 → gennaio 2026)

  • Caso A: fattura datata 30/12/2025, recapitata via SdI il 29/12/2025 e registrata entro fine anno → detrazione in dicembre 2025;
  • caso B: stessa fattura datata 30/12/2025, ma recapitata via SdI il 02/01/2026 → detrazione nelle liquidazioni 2026 (oppure in dichiarazione IVA 2027, relativa al 2026).

Questo perché, ai fini della detrazione, non conta la sola data indicata in fattura, bensì la data di ricezione e l’annotazione.

Ricezione a fine anno ma registrazione l’anno successivo: l’uso del “sezionale”

Se la fattura di acquisto è ricevuta entro il 31/12 ma non la si registra nel 2025, la prassi consente di annotarla in un sezionale dedicato nel periodo successivo e far concorrere l’imposta al saldo della dichiarazione IVA relativa al 2025 (senza inserirla nelle liquidazioni periodiche 2026).

Emissione e registrazione: il chiarimento del 2025 su quando una e‑fattura è “emessa”

Attenzione sul versante attivo: una fattura elettronica si considera emessa quando è trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), non quando è “redatta” internamente. Se redigo la fattura il 29/12/2025 ma la invio allo SdI il 08/01/2026, per l’Agenzia è emessa l’8 gennaio 2026 e si registra di conseguenza. Questo principio, formalizzato in una FAQ del 13 febbraio 2025, ha impatti anche sull’imputazione dei ricavi per chi è in contabilità semplificata con regime del registrato (art. 18, comma 5, DPR 600/73), dove la data di registrazione IVA può “guidare” l’anno di imposizione diretta.

IVA: cosa guardare davvero a cavallo d’anno

  1. Data SdI (ricezione/possesso) → determina l’anno di esercizio del diritto alla detrazione;
  2. regola “entro il 15” → vale solo intra‑anno, non per documenti dell’anno precedente;
  3. sezionale in dichiarazione → utile se ricevuto entro l’anno ma non registrato in tempo (esempio: fattura datata 2025, ricevuta nel 2025, ma registrata nel 2026).

E le imposte sui redditi? Il principio di cassa e gli oneri detraibili

Per persone fisiche e professionisti (fuori dall’IVA), la maggior parte delle detrazioni IRPEF segue il principio di cassa: conta la data di pagamento, non la data del documento. Per i bonus edilizi con bonifico “parlante”, rileva la data di esecuzione del bonifico; per pagamenti con carta, rileva la data della transazione (lo “swipe”), non l’addebito successivo; e dal 2020 è obbligatoria la tracciabilità per molti oneri detraibili (es. spese mediche, istruzione), salvo eccezioni note.

Una novità recente riguarda i professionisti: il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto una deroga mirata per evitare disallineamenti tra cassa effettiva e ritenuta praticata dal sostituto a fine anno. In certe fattispecie (compensi pagati dal sostituto a fine anno ma incassati dal professionista a inizio anno successivo), il reddito può essere imputato all’anno della ritenuta. È un intervento a “geometria variabile”, che non tocca l’IVA ma può incidere su come chiudere il periodo d’imposta ai fini IRPEF.

In sintesi

  • IVA acquisti: la detrazione scatta solo con esigibilità + possesso della fattura; la retro-imputazione “entro il 15” non vale tra anni; le fatture di dicembre 2025 ricevute a gennaio 2026 si detrarrebbero nel 2026;
  • fatture attive: una e‑fattura è emessa quando la trasmetti allo SdI;
  • redditi/IRPEF: prevale il principio di cassa per oneri detraibili; attenzione alla tracciabilità e alla data effettiva del pagamento; per i professionisti c’è una deroga introdotta nel 2024 per i casi di ritenute a fine anno.

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN