Dovuta l’imposta di registro sull’indennizzo al socio uscente di uno studio professionale

Un accordo, perfezionato via PEC, con cui uno studio associato paga a rate l’indennizzo ad un socio uscente che va in pensione deve essere registrato? E se lo si registra, si paga solamente l’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro?

No. L’accordo non è una mera delibera interna, ma un atto bilaterale con contenuto patrimoniale. Se l’accordo viene registrato, l’imposta di registro è proporzionale al 3% e non quella in misura fissa. La registrazione resta obbligatoria solo in caso d’uso perché l’intesa è perfezionata per corrispondenza tramite PEC, ma l’aliquota del 3% vale anche in caso di registrazione volontaria.
Con la risposta 3 del 13 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, di un accordo perfezionato via PEC tra il socio uscente che per raggiunti limiti di età va in pensione e lo studio professionale dove esercitava la sua attività professionale.
I patti associativi dello studio professionale riconoscono al professionista, al momento dello scioglimento del vincolo associativo, un indennizzo a carico dell’associazione professionale, nell’ammontare da determinarsi in forma scritta da tutti gli associati.

Nel quesito posto all’Agenzia delle Entrate viene chiesto di conoscere, ai fini dell’applicazione o meno dell’imposta di registro, il corretto trattamento fiscale dell’accordo tra lo studio associato ed il socio uscente. In buona sostanza, l’istante chiede di conoscere se l’accordo tra lo studio associato e i professionisti, possa essere registrato solo in caso d’uso con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di euro 200,00.
I patti associativi dello studio professionale prevedevano, in caso di pensionamento dei soci, la corresponsione di una somma a titolo di indennizzo, da determinarsi di comune accordo fra gli associati.
In mancanza della polizza assicurativa originariamente prevista a garanzia del pagamento, le parti hanno optato per un accordo formale tra le parti via PEC, senza stipulare un contratto scritto, con pagamento dilazionato in 60 rate mensili.
Nel quesito, viene chiesto se tale accordo debba essere registrato e quale imposta sia dovuta. Per lo studio professionale, l’accordo non essendo relativo a beni immobili ed essendo perfezionato per corrispondenza, deve essere registrato solo in caso d’uso, con l’applicazione dell’imposta in misura fissa di 200 euro (articolo 1, Tariffa Parte II del D.P.R. 131/1986).
Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’accordo tra lo studio professionale ed il socio uscente non coincide con una delibera dell’ente, ma è un accordo bilaterale, frutto dell’incontro di volontà tra soggetti distinti.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la corresponsione dell’indennizzo non costituisce una mera restituzione o assegnazione, ma si qualifica come uno degli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”; pertanto, qualora venga registrato, l’atto è assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale del 3%.

Dal momento che non è richiesta forma scritta a pena di nullità e l’accordo è perfezionato tramite scambio di corrispondenza PEC, l’Agenzia delle Entrate conferma che la registrazione è obbligatoria solo in caso d’uso e che in caso di registrazione volontaria, vale comunque l’aliquota proporzionale del 3%.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate traccia la strada per la gestione fiscale delle uscite di soci da studi associati, specie quando si riconoscono somme a titolo di indennizzo in mancanza di una polizza preesistente.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com