La Cassazione e il primo triennio: stop al test di operatività

Negli ultimi mesi la Corte di Cassazione ha preso una posizione molto chiara su un tema che ha sempre creato dubbi tra professionisti e imprese: l’applicazione del test di operatività alle società di comodo nei primi anni di vita.

Come sappiamo, la normativa sulle società di comodo, prevista dall’articolo 30 della Legge 724/1994, stabilisce che, se una società non supera il cosiddetto test di operatività, scatta una presunzione di non operatività con conseguente imposizione di un reddito minimo presunto. Questo test si basa su parametri patrimoniali e reddituali calcolati su tre esercizi consecutivi.

La Cassazione, con recenti pronunce (tra cui la sentenza n. 34472/2024 e l’ordinanza n. 22007/2025), ha chiarito che nel primo triennio di vita della società il test non può essere applicato. Il motivo è semplice: nei primi anni, soprattutto nel primo esercizio, i dati contabili non sono rappresentativi dell’effettiva capacità operativa dell’impresa. Spesso il primo anno è “fisiologico”, caratterizzato da costi di avvio e ricavi ridotti, e talvolta nemmeno copre dodici mesi interi.

In assenza di tre esercizi completi, la presunzione automatica di non operatività non può scattare. Questo significa che, se l’Agenzia delle Entrate ritiene che la società sia di comodo, deve dimostrarlo con elementi concreti, assumendosi l’onere della prova. Non basta applicare il meccanismo presuntivo previsto dalla legge.

Questa interpretazione ha effetti pratici importanti:

  • sostiene le start-up e le nuove società, evitando che vengano penalizzate da parametri statistici non realistici;
  • rende più equilibrato il rapporto con il Fisco, che non può basarsi su automatismi ma deve provare la reale inattività;
  • consolida un orientamento giurisprudenziale che già si stava affermando, portando maggiore certezza alle imprese.

In sintesi, la Cassazione ha segnato una svolta significativa nella disciplina delle società di comodo. Un segnale importante per chi avvia un’attività: nei primi anni, il rischio di essere considerati “di comodo” si riduce sensibilmente, a patto che vi sia un minimo di sostanza economica dimostrabile.

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN