Il compenso degli amministratori è uno degli argomenti molto sentiti nella vita societaria in quanto incrocia diversi aspetti come la governance, l’equilibrio tra soci, la sostenibilità economica e non di rado, profili aziendali e fiscali, come ad esempio la deducibilità del compenso corrisposto agli amministratori. Nell’articolo di oggi ripercorriamo il tema richiamando i concetti chiave.
L’incarico di amministratore di una società che svolge attività d’impresa può essere retribuito mediante il pagamento di un compenso qualificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente oppure come reddito di lavoro autonomo, qualora la funzione di amministratore rientri nell’ambito dell’attività professionale esercitata e richieda competenze tecnico giuridiche strettamente legate alla prestazione autonoma svolta.
Il periodo d’imposta di deducibilità va individuato in applicazione del principio di cassa,09 anche nei casi in cui il compenso dell’amministratore assuma la natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Il comma 5 dell’articolo 95 del T.U.I.R. prevede infatti che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. La finalità della norma è quella di fare coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito della società che ha erogato il compenso.
Sempre al fine di assicurare la corrispondenza tra la deducibilità per la società e la tassazione in capo all’amministratore, anche per la società si applica il cosiddetto principio di cassa allargata, previsto dall’articolo 51, comma 1, del T.U.I.R., in base al quale si considerano percepite nel medesimo periodo d’imposta anche le somme e i valori, in generale, erogati dal datore di lavoro entro il 12 gennaio dell’anno successivo rispetto a quello cui tali emolumenti si riferiscono.
E così, i compensi riferiti al 2025 ed erogati dalla società entro il 12 gennaio 2026, sono deducibili dal reddito d’impresa della società nel 2025. I compensi degli amministratori erogati dal 13 gennaio 2026 in avanti, anche se riferiti al 2025 sono deducibili dal reddito d’impresa nel 2026 anche se si riferiscono a prestazioni rese nel 2025.
Ricordiamo che il principio di cassa allargata non trova applicazione nei confronti del professionista che, in qualità di amministratore, svolge un incarico ricompreso nell’ambito della propria attività, per il quale sono richieste competenze tecnico-giuridiche strettamente connesse all’attività di lavoro autonomo esercitata.
E quindi, se l’amministratore è un lavoratore autonomo, libero professionista titolare di partita IVA, come ad esempio un avvocato o un dottore commercialista, e l’attività di amministratore rientra nella sua attività professionale, dal momento che l’attività richiede competenze tecniche e giuridiche legate al suo lavoro, non si applica il criterio di cassa allargata.
E così, per fare un esempio concreto, il compenso riferito al 2025, pagato entro la data del 12 gennaio 2026, se l’amministratore è “assimilato al dipendente” può essere considerato come periodo 2025, mentre se l’amministratore è un professionista/autonomo è considerato 2026 perché incassato nel periodo d’imposta 2026.
Il reddito dell’amministratore lavoro autonomo è determinato esclusivamente sulla base degli incassi effettuati nel periodo d’imposta. Concorrono alla formazione del reddito 2025 esclusivamente le somme incassate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025, mentre le somme incassate a partire dal 1° gennaio 2026 concorrono alla formazione del reddito 2026.
Per quanto riguarda il versamento delle ritenute, la società che eroga il compenso all’amministratore, è tenuta a versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso, indipendentemente dal periodo di imputazione reddituale.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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