La legge di bilancio per il 2026 (ex art. 1 comma 111 della L. 199/2025) introduce il nuovo articolo 54-bis1 nell’ambito del D.P.R. n. 633/1972 che prevede una nuova modalità di liquidazione delle dichiarazioni IVA omesse, la liquidazione automatica.
La liquidazione della dichiarazione
È da considerarsi omessa la dichiarazione IVA quando non viene trasmessa entro il 90° giorno successivo al termine di presentazione normativamente previsto al 30 aprile di ciascun anno (articolo 8, comma 6 del D.P.R. n. 322/1998). Stando alla normativa precedente, in caso di omissione della dichiarazione IVA, l’Agenzia delle Entrate non poteva procedere alla rettifica della dichiarazione (ex art. 54 del D.P.R. n. 633/1972), ma avrebbe potuto operare con atti di accertamento su basi induttive (ex art. 55 del D.P.R. n. 633/1972).
La disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2026 consente all’Amministrazione finanziaria di liquidare la dichiarazione IVA anche se omessa prescindendo da metodologie induttive. Il tenore della norma prevede che “senza pregiudizio dell’azione accertatrice, l’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all’articolo 57,comma 2, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, alla liquidazione dell’imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell’effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall’imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta”.
Il nuovo istituto giuridico consente all’Amministrazione finanziaria di procedere entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata alla liquidazione dell’IVA dovuta sulla base:
- delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
- dei corrispettivi telematici trasmessi;
- dei dati contenuti nelle comunicazioni periodiche delle liquidazioni.
Dall’imposta dovuta così determinata non verrebbe scomputato l’eventuale credito IVA del periodo d’imposta precedente ma si scomputerebbero, invece, i versamenti periodici eseguiti.
Di particolare interesse è la parte che considera omessa anche la dichiarazione IVA trasmessa nei termini ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta. In attesa di conoscere il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che tali quadri siano quelli contenenti:
- l’imposta derivante dalle operazioni di vendita (quadro VE);
- l’imposta ammessa in detrazione (quadro VF);
- l’imposta a debito derivante dalle operazioni documentate mediante reverse charge (quadro VJ);
- quadro liquidazione dell’imposta (quadro VL).
In altri termini, non si potrà più sostenere che la dichiarazione IVA presentata con il solo quadro VA non va ritenuta omessa
La riscossione dell’imposta
Il comma 2 della novità in commento disciplina la riscossione dell’imposta liquidata stabilendo quanto segue:
- se dai controlli eseguiti dovesse emergere un’imposta da versare, l’esito della liquidazione sarebbe comunicato al contribuente, il quale, nei successivi sessanta giorni, potrà segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornirei chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni.
- se il contribuente nel termine di sessanta giorni non dovesse produrre la documentazione utile a rettificare la liquidazione dell’IVA operata dall’Amministrazione finanziaria, oppure qualora i riscontri forniti non fossero idonei a modificare l’importo dell’imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sarebbero iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. n. 602/1973;
- se, invece, gli elementi forniti dal contribuente dovessero condurre ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta, l’esito della liquidazione sarebbe nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorrerebbe nuovamente il termine di 60 giorni.
Le norme in materia, inoltre, prevedono che:
- per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale ex articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997;
- non sono consentite forme di rateazione del pagamento dovuto.
Le sanzioni
La sanzione applicata per l’istituto in esame è pari al 120% dell’imposta dovuta, al netto dei versamenti già effettuati. Tuttavia, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla comunicazione, la sanzione è ridotta a un terzo, pari al 40%. Si ritiene non applicabile la sanzione ridotta del 75% (ex art. art. 5 comma 1-bis del D. Lgs. 471/1997) per il caso in cui la dichiarazione omessa sia presentata entro i termini di accertamento e in assenza di controlli fiscali.
Decorrenza
La nuova disciplina è da considerarsi di natura procedurale e stando alla relazione illustrativa alla legge di bilancio verrà applicata alle annualità ancora accertabili alla data di entrata in vigore della manovra 2026, vale a dire alle dichiarazioni IVA omesse a partire dal periodo d’imposta 2018.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN






























