Legge di Bilancio, forfettari: le novità del 2026

Il limite dei redditi di lavoro subordinato e a questi assimilato per l’applicazione del regime forfetario viene fissata a 35.000 euro anche per il 2026. È quanto si legge all’art. 1, comma 27, L. n. 199/2025 (della legge di bilancio 2026). Si tratta di una soglia che come per l’anno scorso viene innalzata di euro 5.000 euro in più rispetto alla soglia originaria di 30.000. Ne consegue che in assenza di ulteriori modifiche legislative, ai fini dell’applicabilità del regime forfetario per il periodo di imposta 2027 e successivi la soglia dovrebbe tornare a 30.000 euro

La nuova soglia di riferimento

Il nuovo art. 1, comma 57, lett. d-ter) L. 190/2014 è il seguente:

“Non possono avvalersi del regime forfetario” […] “i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, eccedenti l’importo di 35.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

In materia di regime forfetario, l’art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014, a regime, impedisce l’adesione quando nell’anno precedente sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati eccedenti l’importo di 30.000,00 euro. Invece, la legge di bilancio per il 2026, in via eccezionale, modifica questa causa di esclusione confermando anche l’anno 2026 l’accesso al regime forfettario in presenza di redditi di lavoro subordinato o assimilato per l’anno 2025 per un importo non superiore a 35.000,00 euro.

L’importanza della Certificazione Unica (CU/2026)

Il documento di fondamentale importanza per definire l’elemento reddituale è rappresentato senz’altro dalla Certificazione Unica (CU) da parte del sostituto d’imposta che avviene nel mese di marzo. Con tale documento vengono certificati i redditi di lavoro dipendente e di pensione (art. 49 del TUIR) e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR) applicando i criteri generali di determinazione dettati dagli artt. 51 e 52 del TUIR. Ai fini in esame, la verifica avviene sugli importi indicati nella Sezione “Dati fiscali” del prospetto relativo alla certificazione per lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.

Il tentativo di stimare l’ammontare del reddito lordo potrebbe riservare sorprese spiacevoli considerato che la determinazione della soglia di 35.000 euro risente della complessità di calcolo derivante dal fatto che oltre alle retribuzioni maturati al 31 dicembre 2025 è necessario tener presenti altri elementi in ragione del principio di cassa allargato al 12 gennaio:

  • le mensilità aggiuntive (tredicesime ed eventuali quattordicesime),
  • i premi di produzione o premi di risultato,
  • i conguagli fiscali e previdenziali effettuati dal datore di lavoro;
  • eventuali indennità o arretrati soggetti a tassazione ordinaria.
  • i fringe benefit o i rimborsi spese chilometrici che eccedono le soglie di esenzione, concorrendo a formare il reddito.

Si tratta di una norma transitoria valida per l’anno 2026: il periodo da considerare per il calcolo del limite di 35.000,00 euro è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Ne consegue che, per applicare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025.

Posto che rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria, per il calcolo della soglia non vanno considerati gli emolumenti arretrati assoggettati a tassazione separata (ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR);

La cessazione del rapporto di lavoro

Con la finalità di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico, l’art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014 dispone che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, in caso di cessazione del rapporto il lavoro dipendente nel corso del 2025, il soggetto forfetario non deve preoccuparsi di verificare la soglia di riferimento. Quindi, ad esempio, un contribuente che nel 2025 ha percepito un reddito di lavoro dipendente di 50mila euro ma ha cessato il lavoro per qualsiasi motivo, potrà comunque accedere al regime forfettario (ferma restando la verifica degli altri requisiti di legge).

Gli altri requisiti

Invece gli altri requisiti sono rimasti invariati rispetto al 2025, pertanto:

  • la soglia dei ricavi/compensi percepiti nell’anno precedente, ove per tale quest’anno si intende 2025, deve sempre essere non superiore a 85.000 (da ragguagliare ad anno, a differenza della soglia del lavoro dipendente/assimilato che invece non è da ragguagliare ad anno);
  • la soglia dei ricavi compensi percepiti: se maggiore a 100.000 euro determina la fuoriuscita dal regime forfetario nell’anno stesso;
  • la soglia delle spese per lavoro accessorio, dipendente, collaboratori, lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, tirocinanti estivi deve essere non superiore a 20.000 euro lordi.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


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