È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2025 n. 199 la legge di bilancio 2026 che disciplina il nuovo iperammortamento (ex art. 1, commi 427-436) applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028 in sostituzione del credito di imposta 4.0 e 5.0.
Soggetti beneficiari
Possono accedere all’iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali. Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, i potenziali soggetti beneficiari:
- sono tenuti al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalle norme in materia di crisi d’impresa. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. n.231/2001.
Agevolazione
Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle seguenti misure:
- +180% per investimenti fino a euro 2,5 milioni;
- +100% per la quota oltre 2,5 e fino a euro 10 milioni;
- +50% per la quota oltre 10 e fino a euro 20 milioni.
Il relativo risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi, rispettivamente, del 43,2%, 24% e 12%.
L’agevolazione si concretizza in una variazione in diminuzione extracontabile da effettuare nel modello REDDITI.
Investimenti agevolabili
Con riferimento al perimetro oggettivo di applicazione dell’agevolazione, la maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale digestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione 5.0)
i beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Adempimenti operativi
Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
Cumulabilità
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Gestione dei beni acquistati
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Modalità attuative in decreto ministeriale
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono stabilite le modalità attuative con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN































