Il 2026 rappresenta un anno spartiacque per gli Enti del Terzo Settore (ETS). Con la pre‑autorizzazione dell’Unione Europea arrivata il 7 marzo 2025, diventano finalmente operative le norme fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS), finora sospese. Il 2026 segna dunque la fine del regime transitorio per le ONLUS, gli ETS e le associazioni.
Nel presente articolo vedremo le principali novità che interesseranno gli ETS a partire dal 2026.
Entrata in vigore della normativa fiscale
Se le disposizioni civilistiche e contabili del CTS erano già in vigore a partire dal 2021, mediante la piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la disciplina fiscale, regolamentata dagli articoli contenuti nel Titolo X del CTS, diventa applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione UE.
Quindi, per gli enti con esercizio solare, la nuova disciplina entra in vigore dal 1° gennaio 2026, mentre per gli enti con esercizio infrannuale la disciplina entra in vigore dal primo giorno dell’esercizio successivo al 01.01.2026.
Legge 398/91 e nuovi regimi forfettari dedicati agli ETS
Dal 2026, gli ETS e le associazioni perderanno la possibilità di utilizzare la Legge 398/91. Le agevolazioni previste dalla legge 398 rimarranno valide solo per le ASD e le SSD non iscritte al RUNTS. Per le associazioni che non hanno optato per l’iscrizione al RUNTS, dal 1° gennaio 2026 l’unica alternativa possibile al regime ordinario sarà quello disciplinato dall’art.145 del TUIR.
Gli enti iscritti al RUNTS, invece, potranno optare per i due nuovi regimi forfettari previsti dagli artt. 80 e 86 del CTS.
Regime forfettario generale (art.80 CTS)
L’art. 80 del CTS definisce il regime forfetario generale, ossia applicabile a qualsiasi ente del Terzo settore non commerciale (escluse le imprese sociali). Tale articolo stabilisce i coefficienti di redditività da applicare ai ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività istituzionali e diverse. Sono previsti dei coefficienti differenti a seconda che i ricavi siano relativi a prestazione di servizi piuttosto che ad altre attività:
- attività di prestazioni di servizi:
- ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
- ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
- altre attività:
- ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
- ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento
A tali ricavi deve poi essere aggiunto l’ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90 del TUIR (DPR 917/1986).
Per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito, secondo l’art. 80 del CTS:
- sono esclusi dall’applicazione degli ISA;
- devono presentare il modello IRAP;
- assolvono agli obblighi IVA nei modi ordinari (effettuano le liquidazioni IVA mensili o trimestrali, versano l’acconto IVA, presentano le LIPE e la Dichiarazione annuale IVA).
Regime forfettario per ODV e APS (art.86 CTS)
L’art. 86 del CTS definisce il regime forfetario che può essere adottato solamente dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS) che, nel periodo d’imposta precedente, hanno percepito proventi commerciali, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85.000 €. I coefficienti di redditività da applicare ai ricavi, previsti da questo articolo, sono più vantaggiosi rispetto a quelli previste dall’art.80. Entrando nel dettaglio, l’art. 86 prevede l’applicazione del:
- 1 per cento per le organizzazioni di volontariato (ODV);
- 3 per cento per le associazioni di promozione sociale (APS).
Di fatto, adottando questo regime forfetario, le APS potranno applicare lo stesso coefficiente di redditività che utilizzavano applicando la Legge 398/91.
Gli Enti che optano per la determinazione forfetaria del reddito, secondo l’art. 86 del CTS:
- non sono tenute a operare le ritenute alla fonte;
- sono esclusi dall’applicazione degli ISA;
- sono esonerati dal versamento periodico dell’IVA ad eccezione delle operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, ad esempio per gli acquisti soggetti a reverse charge;
- sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione annuale IVA.
Il 2026 segna l’inizio di un nuovo paradigma fiscale per il Terzo Settore. La combinazione di nuovi regimi agevolati, criteri più stringenti di non commercialità e maggiori obblighi di trasparenza richiede agli enti una revisione strategica della propria struttura, delle attività svolte e della gestione amministrativa.
Sonia Morello – Centro Studi CGN
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