Con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 al regime già in essere in tema di tassazione dei c.d. Premi di Risultato, viene stabilito un ulteriore rafforzamento del regime fiscale dei premi di produttività e sulle partecipazioni agli utili da parte dei dipendenti, riducendo l’aliquota agevolata dal 5% all’1% a partire dal 2026.
La nuova misura – in pratica un sostanziale abbattimento dell’aliquota relativa all’imposta sostitutiva utilizzata sino a tutto il periodo di imposta 2025, passando dal 5% all’1% – si applicherà alle somme erogate ai lavoratori dipendenti al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, fino a un massimo di 5.000 euro annui (contro i 3.000 euro previsti sino al 31 dicembre 2025, elevabili a 4.000 solo nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro).
Il Premio di Risultato
La Legge n. 208/2015 stabilisce che il Premio di Risultato è considerato soggetto all’imposta sostitutiva e non all’IRPEF, solo se:
- le somme siano erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (art. 51, D. Lgs. n. 81/2015 e Agenzia delle Entrate Risposta a interpello n. 265/2022);
- la corresponsione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi;
- l’accordo sindacale venga sottoscritto in un “periodo congruo” e cioè un arco temporale (annuale, infrannuale, ecc.) entro il quale gli indici possano essere “misurabilie verificabili” e che gli stessi rispondano a criteri obiettivi ed oggettivi (AdE Circolare n. 5/E/2018 e Risoluzione 78/E/2018);
- il deposito degli accordi avvenga entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 DM 25 marzo 2016.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E/2018, ha puntualizzato che, ai fini dell’applicazione dello specifico regime fiscale, sia sufficiente l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati.
Sul tema l’Agenzia delle Entrate ha anche specificato che l’obiettivo fissato per l’erogazione dei premi di produttività in un gruppo di imprese deve essere raggiunto in ciascuna unità produttiva, non è sufficiente che sia raggiunto a livello collettivo.
Inoltre, la detassazione dei premi di produttività è applicabile anche per il periodo dell’anno successivo all’accordo in cui si rilevi l’incremento (AdE Risposta a Interpello n. 456/2019).
La disciplina 2025
La tassazione agevolata sui Premi di Risultato è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2016 (L. n. 208/2015) che ha fissato l’aliquota sostitutiva al 10% (art. 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
In deroga a tale disposizione, l’aliquota è stata successivamente ridotta al 5% per il 2023, confermata per il 2024 e, da ultimo, estesa dalla Legge di Bilancio 2025 al triennio 2025-2027.
Tale disposizione si applicava agli emolumenti, corrisposti nel 2025, relativi a:
- premi di risultato;
- forme di partecipazione agli utili d’impresa.
La tassazione agevolata si applicava in sostituzione dell’IRPEF, delle addizionali comunali e regionali entro il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (con decontribuzione Inps nel limite di 800 euro annui), a condizione che il reddito da lavoro dipendente privato dell’anno precedente non fosse stato superiore a 80.000 euro.
Cosa succede nel 2026?
La Legge di Bilancio 2026 riduce ulteriormente, per gli anni 2026 e 2027, la detassazione sui premi di risultato erogati nel 2026, prevedendo, inoltre, l’innalzamento del limite massimo agevolabile da 3.000 a 5.000 euro.
È bene puntualizzare che la norma discute di “premi erogati” nel 2026 e non relativi al periodo di imposta 2026, rispondendo così al c.d. principio di cassa.
Di seguito proviamo a valutare i possibili effetti della riduzione dell’aliquota tenendo conto che le aziende possono anche valutare l’opzionabilità in welfare del Premio di Risultato.
| Premio di Risultato Tassazione 5% |
Premio di Risultato Tassazione 1% |
Vantaggio tassazione 1% | Conversione in welfare | |
| Importo LORDO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Contributi sociali a carico lavoratore (9,19%) | 91,90 | 91,90 | 0 | 0 |
| Importo al netto dei contributi sociali | 908,10 | 908,10 | 0 | 0 |
| Tassazione agevolata | 45,41 | 9,08 | – 36,32 | 0 |
| Importo NETTO lavoratore | 862,70 | 899,02 | + 36,32 | 1.000,00 |
| Contributi a carico datore (media 30%)* | 300,00 | 300,00 | 0 | 0 |
| COSTO a carico del datore | 1.300,00 | 1.300,00 | 0 | 1.000,00 |
| CUNEO fiscale-contributivo | 437,31 | 400,98 | – 36,32 | 0 |
*L’aliquota totale a carico del datore di lavoro dipende dal settore e da altri fattori.
Si ricorda che il vantaggio legato alla misura riguarda però unicamente il lavoratore poiché per il datore di lavoro, infatti, la riduzione dell’aliquota sostitutiva non determina alcun beneficio: il premio continua a essere integralmente assoggettato a contribuzione previdenziale.
Una breve riflessione finale
L’intervento legislativo, stante l’importante riduzione fiscale, rischia di minare la possibilità di godimento e adozione di strumenti di welfare (anche opzionali) rispetto all’erogazione del Premio di Risultato.
Questo perché in molte situazioni – al di là di un mancato vantaggio per le aziende in ambito di costi aziendali e della necessità di sottoscrivere accordi sindacali – i lavoratori potrebbero preferire somme in denaro dirette che ora risultano fiscalmente quasi paritetiche all’eventuale controvalore in benefit (anche se permane ancora una imposizione contributiva).
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato































