Professionisti e P.A.: niente pagamenti senza regolarità fiscale

Scatta la condizione di regolarità fiscale e contributiva quale presupposto necessario per il pagamento dei compensi ai liberi professionisti che rendono prestazioni in favore delle amministrazioni pubbliche. È quanto prevede la legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 725, L. n. 199/2025) che subordina il pagamento dei compensi professionali a una verifica preventiva di regolarità fiscale e previdenziale.

L’intervento della legge di Bilancio riguarda l’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 (così come trasfuso nell’art. 144 del D. Lgs. n. 33/2025 rubricato Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione). Secondo la norma previgente, veniva stabilito che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

La legge di Bilancio 2026 aggiunge un nuovo comma all’art. 48-bis estendendo, di fatto, la procedura di controllo della regolarità fiscale anche per i compensi inferiori al limite sopra indicato, ma solo per gli esercenti arti e professioni in possesso di redditi di lavoro autonomo (ex art. 54 del TUIR): in maniera più specifica, viene stabilito che le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare il pagamento di un importo fino a 5.000 euro agli esercenti di arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.

In caso di pendenze nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il relativo pagamento da parte degli uffici della P.A. andrà in favore:

  1. dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;
  2. del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.

L’aspetto che desta perplessità riguarda la discriminazione che si genera tra i lavoratori autonomi (sottoposti al controllo di regolarità anche per importi al di sotto dei 5.000 euro) e gli altri creditori delle amministrazioni pubbliche, per i quali resta confermato il limite dei 5.000 euro. Altro aspetto critico è che mentre nella procedura ordinaria il destinatario del pagamento riceve l’atto di pignoramento presso terzi da parte dell’Ader (impugnabile davanti ai giudici tributari), in quella in esame lo stesso si vede direttamente decurtare il corrispettivo maturato.

La nuova disposizione non scatta dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della legge di Bilancio, bensì viene espressamente sancita l’applicazione a decorrere dal 15 giugno 2026. Si ritiene che il riferimento temporale sia legato ai pagamenti effettuati a partire dal 15 giugno 2026 anche con riferimento a prestazioni professionali pregresse e non ai rapporti professionali intrapresi a partire dalla data indicata.

Altro aspetto da evidenziare riguarda il fatto che allo stato attuale manca un documento che attesti la regolarità fiscale per i professionisti. Pertanto, il termine posticipato di decorrenza sembra legato alla necessità di formulare precise indicazioni in merito per la sua attuazione. Al momento, l’unica possibilità per i professionisti quando si tratta di ricevere pagamenti da parte di una pubblica amministrazione è quella di richiedere cautelativamente l’estratto di ruolo all’agente della riscossione oppure verificarlo tramite la propria area riservata, al fine di controllare se sussistano debiti che potrebbero mettere a rischio la corresponsione dell’onorario.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN