Ravvedimento speciale 2019 – 2023: al via dal 1° gennaio

Con la risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha completato il quadro regolamentare per l’adesione al ravvedimento speciale (ex art. 12-ter del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108) istituendo i nuovi codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva da parte dei soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2025-2026.

Termini di versamento

L’Agenzia delle entrate conferma che i contribuenti concordatari interessati saranno chiamati a versare tramite F24 l’imposta sostitutiva (che include le imposte sui redditi, le addizionali e l’IRAP), avvalendosi di una doppia possibilità:

  • versamento in un’unica soluzione entro il 15 marzo 2026;
  • ricorso al versamento rateizzato in 10 quote mensili di pari importo, con l’applicazione del tasso di interesse legale a decorrere dalla data di scadenza della prima rata (15 marzo 2026).

Occorre tener presente:

  • il versamento effettuato nell’ultima parte dell’anno è valido ai fini dell’adesione al ravvedimento;
  • in caso di pagamento rateale, l’opzione per ciascuna annualità si perfeziona con il pagamento di tutte le rate;
  • Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • il ravvedimento non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, o ancora di atti di recupero di crediti inesistenti.

Scheda di sintesi

Per facilitare le operazioni e destare l’interesse da parte dei potenziali contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto all’interno del Cassetto Fiscale dei contribuenti, nella specifica sezione dedicata al CPB, un’apposita “scheda di sintesi“. Si tratta di uno strumento che consente di visualizzare analiticamente gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva, distinti per annualità e per tipologia di tributo (Imposte sui Redditi e IRAP). Nel precedente provvedimento a cura dell’agenzia del settembre scorso è stato predisposto l’Allegato 1 con i riferimenti ai campi delle dichiarazioni rilevanti per la determinazione delle imposte da versare.

Per approfondimenti, si veda: “Ravvedimento speciale da CPB: versamento da gennaio 2026”.

Soggetti trasparenti

In merito alle società trasparenti (società di persone, associazioni professionali), di cui all’articolo 5 o le società di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir l’opzione va esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento della prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’Irap, da parte della società o dell’associazione,
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione.

Effetti dell’adesione

L’adesione al ravvedimento speciale produce alcuni importanti effetti: una volta eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo sia ai fini delle imposte sui redditi (art. 39, D.P.R. n. 600/1973) che IVA (art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972), non possono essere effettuate, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

  1. intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale;
  2. applicazione nei confronti dei contribuenti di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione di alcune fattispecie (articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1 D. Lgs. n. 74/2000, art. 2621 c.c. e articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p.), commessi nel corso degli anni di imposta dal 2019 al 2023. In pratica, la decadenza interverrà in caso di irrogazione di misure per i reati di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3), omessa dichiarazione (art. 5), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento di documenti contabili (art. 10), indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater, comma 2) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).
  3. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), la decadenza intervenuta riguarda unicamente l’annualità di riferimento. Invece, l’eventuale decadenza dal concordato preventivo biennale porta con sé anche tutte le annualità oggetto di ravvedimento.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN