La Risposta n. 2/2026 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento molto atteso da chi decide di rientrare in Italia continuando a lavorare per un’azienda estera, soprattutto in smart working.
Il documento conferma che il nuovo regime impatriati (art. 5 del D.Lgs. 209/2023) può essere applicato anche in questi casi, purché siano rispettate condizioni precise.
La questione è quantomai attuale, poiché sempre più lavoratori qualificati rientrano in Italia pur mantenendo rapporti professionali con aziende straniere.
Il caso: rientro in Italia nel 2025 con lavoro da remoto
La contribuente, dopo essersi trasferita nel Regno Unito nel 2020 ed essersi iscritta all’AIRE nel 2021, torna in Italia a settembre 2025 per rientrare stabilmente.
A partire dal 10 settembre 2025 inizia un nuovo rapporto di lavoro:
- contratto italiano (CCNL Commercio) a tempo indeterminato;
- sede di lavoro indicata in Italia, con ufficio a Milano;
- possibilità di lavoro da remoto;
- datore di lavoro con sede legale a Berlino e senza stabile organizzazione in Italia;
- attività svolta in qualità di Technical Account Manager;
- possesso di elevata qualificazione professionale (lauree magistrale e triennali in ingegneria).
La domanda posta all’Agenzia è se possa beneficiare del nuovo regime impatriati già dal 2025 e per i successivi quattro anni, anche nel caso in cui il datore estero non applichi direttamente l’agevolazione.
Cosa prevede il nuovo regime impatriati
L’Agenzia riepiloga i punti principali della disciplina, valida per chi trasferisce la residenza dal 2024 in poi.
In sintesi, l’agevolazione:
- tassa solo il 50% del reddito di lavoro (dipendente, autonomo o assimilato), fino a 600.000 euro annui
- si applica per 5 anni
- richiede il rispetto di condizioni fondamentali:
- residenza in Italia per almeno 5 anni
- assenza di residenza fiscale in Italia nei tre anni precedenti
- attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia
- possesso di elevata qualificazione o specializzazione.
Richiama inoltre chiarimenti consolidati e ancora validi:
- i redditi sono agevolabili se prodotti in Italia, anche se erogati da un datore di lavoro estero;
- è sufficiente che l’attività sia svolta fisicamente in Italia, anche in modalità smart working;
- non è necessario che il datore estero abbia una stabile organizzazione in Italia;
- se il datore non riconosce l’agevolazione in busta paga, il lavoratore può fruirne in dichiarazione dei redditi.
La conclusione dell’Agenzia: agevolazione sì, ma solo dal 2026
L’Agenzia conferma l’accesso al regime impatriati perché:
- il periodo minimo di permanenza all’estero è rispettato;
- la contribuente possiede elevata qualificazione;
- l’attività sarà svolta prevalentemente in Italia;
- il datore estero non ha collegamenti con quello precedente.
- Tuttavia, l’Agenzia precisa un aspetto temporale molto importante.
Tuttavia, l’agevolazione non può iniziare nel 2025 e i motivi sono i seguenti:
- il rientro avviene a settembre 2025
- l’iscrizione all’anagrafe italiana avviene entro la fine del 2025;
- ciò non consente di essere considerati fiscalmente residenti per il 2025, poiché occorre esserlo per la maggior parte del periodo d’imposta.
➜ Il regime impatriati partirà dal 2026 e durerà fino al 2030.
Se il datore estero non applica l’agevolazione in busta paga
La Risposta n. 2/2026 ribadisce un aspetto molto utile:
✔ Se il datore non può applicare il regime perché non è sostituto d’imposta italiano, il lavoratore può beneficiarne direttamente nella dichiarazione dei redditi.
Questo evita che l’agevolazione venga persa nei casi di rapporti internazionali o smart working transfrontaliero.
Considerazioni operative
La Risposta n. 2/2026 offre una guida utile per i lavoratori impatriati in situazioni ibride, sempre più diffuse.
Le indicazioni più rilevanti sono:
- Lo smart working dall’Italia integra il requisito del reddito prodotto nel territorio dello Stato.
Il luogo fisico di svolgimento dell’attività rimane decisivo ai fini dell’agevolazione.
- L’agevolazione spetta anche con datore estero senza stabile organizzazione in Italia.
La mancanza di un sostituto d’imposta italiano non è ostativa.
- La decorrenza del regime dipende dalla residenza fiscale effettiva.
Il mero rientro in Italia non basta: la residenza deve risultare per la maggior parte del periodo d’imposta.
- Applicazione diretta in dichiarazione se il datore non interviene in busta paga.
In conclusione, la Risposta n. 2/2026 conferma l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di agevolare il rientro dei lavoratori qualificati, anche in contesti di lavoro internazionale e flessibile.
Per chi torna dall’estero è quindi fondamentale programmare correttamente la data di residenza fiscale, verificare la prevalenza dell’attività svolta in Italia e gestire nel modo corretto l’agevolazione quando il datore estero non opera come sostituto d’imposta.
Un chiarimento che offre maggiore certezza a chi desidera rientrare nel Paese senza rinunciare a opportunità professionali oltre i confini nazionali.
Michela Fabbruzzo – Centro Studi CGN
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