Rientro in Italia lavorando per un datore estero: l’Agenzia dice che “Si può fare” e spiega da quando

La Risposta n. 2/2026 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento molto atteso da chi decide di rientrare in Italia continuando a lavorare per un’azienda estera, soprattutto in smart working.
Il documento conferma che il nuovo regime impatriati (art. 5 del D.Lgs. 209/2023) può essere applicato anche in questi casi, purché siano rispettate condizioni precise.

La questione è quantomai attuale, poiché sempre più lavoratori qualificati rientrano in Italia pur mantenendo rapporti professionali con aziende straniere.

Il caso: rientro in Italia nel 2025 con lavoro da remoto

La contribuente, dopo essersi trasferita nel Regno Unito nel 2020 ed essersi iscritta all’AIRE nel 2021, torna in Italia a settembre 2025 per rientrare stabilmente.
A partire dal 10 settembre 2025 inizia un nuovo rapporto di lavoro:

  • contratto italiano (CCNL Commercio) a tempo indeterminato;
  • sede di lavoro indicata in Italia, con ufficio a Milano;
  • possibilità di lavoro da remoto;
  • datore di lavoro con sede legale a Berlino e senza stabile organizzazione in Italia;
  • attività svolta in qualità di Technical Account Manager;
  • possesso di elevata qualificazione professionale (lauree magistrale e triennali in ingegneria).

La domanda posta all’Agenzia è se possa beneficiare del nuovo regime impatriati già dal 2025 e per i successivi quattro anni, anche nel caso in cui il datore estero non applichi direttamente l’agevolazione.

Cosa prevede il nuovo regime impatriati

L’Agenzia riepiloga i punti principali della disciplina, valida per chi trasferisce la residenza dal 2024 in poi.
In sintesi, l’agevolazione:

  • tassa solo il 50% del reddito di lavoro (dipendente, autonomo o assimilato), fino a 600.000 euro annui
  • si applica per 5 anni
  • richiede il rispetto di condizioni fondamentali:
    1. residenza in Italia per almeno 5 anni
    2. assenza di residenza fiscale in Italia nei tre anni precedenti
    3. attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia
    4. possesso di elevata qualificazione o specializzazione.

Richiama inoltre chiarimenti consolidati e ancora validi:

  • i redditi sono agevolabili se prodotti in Italia, anche se erogati da un datore di lavoro estero;
  • è sufficiente che l’attività sia svolta fisicamente in Italia, anche in modalità smart working;
  • non è necessario che il datore estero abbia una stabile organizzazione in Italia;
  • se il datore non riconosce l’agevolazione in busta paga, il lavoratore può fruirne in dichiarazione dei redditi.

La conclusione dell’Agenzia: agevolazione sì, ma solo dal 2026

L’Agenzia conferma l’accesso al regime impatriati perché:

  • il periodo minimo di permanenza all’estero è rispettato;
  •  la contribuente possiede elevata qualificazione;
  • l’attività sarà svolta prevalentemente in Italia;
  • il datore estero non ha collegamenti con quello precedente.
  • Tuttavia, l’Agenzia precisa un aspetto temporale molto importante.

Tuttavia, l’agevolazione non può iniziare nel 2025 e i motivi sono i seguenti:

  • il rientro avviene a settembre 2025
  • l’iscrizione all’anagrafe italiana avviene entro la fine del 2025;
  • ciò non consente di essere considerati fiscalmente residenti per il 2025, poiché occorre esserlo per la maggior parte del periodo d’imposta.

➜ Il regime impatriati partirà dal 2026 e durerà fino al 2030.

Se il datore estero non applica l’agevolazione in busta paga

La Risposta n. 2/2026 ribadisce un aspetto molto utile:

✔ Se il datore non può applicare il regime perché non è sostituto d’imposta italiano, il lavoratore può beneficiarne direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Questo evita che l’agevolazione venga persa nei casi di rapporti internazionali o smart working transfrontaliero.

Considerazioni operative

La Risposta n. 2/2026 offre una guida utile per i lavoratori impatriati in situazioni ibride, sempre più diffuse.
Le indicazioni più rilevanti sono:

  1. Lo smart working dall’Italia integra il requisito del reddito prodotto nel territorio dello Stato.

Il luogo fisico di svolgimento dell’attività rimane decisivo ai fini dell’agevolazione.

  1. L’agevolazione spetta anche con datore estero senza stabile organizzazione in Italia.

La mancanza di un sostituto d’imposta italiano non è ostativa.

  1. La decorrenza del regime dipende dalla residenza fiscale effettiva.

Il mero rientro in Italia non basta: la residenza deve risultare per la maggior parte del periodo d’imposta.

  1. Applicazione diretta in dichiarazione se il datore non interviene in busta paga.

In conclusione, la Risposta n. 2/2026 conferma l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di agevolare il rientro dei lavoratori qualificati, anche in contesti di lavoro internazionale e flessibile.
Per chi torna dall’estero è quindi fondamentale programmare correttamente la data di residenza fiscale, verificare la prevalenza dell’attività svolta in Italia e gestire nel modo corretto l’agevolazione quando il datore estero non opera come sostituto d’imposta.
Un chiarimento che offre maggiore certezza a chi desidera rientrare nel Paese senza rinunciare a opportunità professionali oltre i confini nazionali.

 

 

 

Michela Fabbruzzo – Centro Studi CGN


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