Al fine di contrastare l’evasione da riscossione, l’AdeR (Agenzia delle Entrate – Riscossione) potrà contare sui dati della fatturazione elettronica per poterli utilizzare per l’avvio dei pignoramenti presso terzi. La novità è contenuta nell’ultima legge di bilancio (ex art. 1, comma 117, L. n. legge 199/2025) e sarà pienamente operativa una volta che verranno definite le modalità attuative demandate a un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi verso la fine del mese di marzo (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio).
Il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia è un contenitore di informazioni dove confluiscono i documenti elettronici prima di raggiungere i destinatari. Il fatto che tali informazioni siano nella disponibilità dell’Ade-R comporta che quest’ultima verrà a conoscenza dei nominativi e degli importi dei clienti abituali del debitore. In questo modo, l’Ade-R è in possesso di elementi sufficienti per avviare la procedura di di pignoramento verso terzi, vale a dire pignorare le somme prima che vengano liquidate dai clienti abitali del debitore e dirottare i relativi importi nelle casse dell’Ade-R.
Da un punto di vista normativo, la questione è disciplina all’art. 1 comma 5-bis del D Lgs. 127/2015 dove si attribuisce all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la facoltà di utilizzare per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali i file delle fatture elettroniche acquisiti fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi. La norma in commento aggiunge un nuovo comma (il 5-ter) ampliando la platea dei soggetti che possono utilizzare per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali i file delle fatture elettroniche: in particolare, l’Agente della Riscossione potrà disporre, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.
Una volta che si completerà il quadro regolamentare:
- l’agente della riscossione avrà maggiori informazioni per avviare più facilmente il pignoramento presso terzi, senza rivolgersi al giudice ordinario (ex art. 72-bis e seguenti del Dpr 602/1973);
- per raggiungere l’obiettivo, sarà sufficiente notificare al terzo, debitore del soggetto iscritto a ruolo, l’ordine di pagare le somme dovute direttamente all’agente della riscossione.
Si tratta di una procedura che si differenzia da quella ordinaria (ex artt. 543 eseguenti del Codice di procedura civile) dove, invece, è necessario notificare al terzo un atto di citazione davanti al giudice che poi, se del caso, dispone l’assegnazione del credito o del bene in favore del creditore pignoratizio.
Il pignoramento presso terzi è un istituto giuridico estremamente diffuso che viene applicato per prelevare forzatamente somme dal conto bancario, dai canone di locazione o anche dai crediti vantati a qualsiasi titolo dal debitore dell’agente della riscossione.
L’introduzione del nuovo meccanismo di pignoramento attraverso l’accesso alle fatture elettroniche si pone l’obiettivo di contrastare l’evasione da riscossione. L’efficacia di tale disposizione dipenderà molto dai contenuti dei decreti attuativi per comprendere tempi di decorrenza, forme di preavviso e procedure di contestazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
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