Una novità che non mancherà di suscitare polemiche, anche se non di prossima applicazione, riguarda senz’altro l’introduzione, a decorrere dal 2028, di una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese introdotta nell’ultima legge di bilancio (ex art. 1 comma 112 della L. 199/2025 che modifica l’art. 25 comma 1 del DPR 600/1973).
La norma impone l’estensione del meccanismo della ritenuta d’acconto ai contribuenti esercenti attività d’impresa nelle operazioni B2B con la finalità di contrastare le condotte di omessa dichiarazione (con conseguente mancato versamento dell’imposta) e a quelle di omesso o insufficiente versamento di imposte regolarmente dichiarate.
Ambito applicativo
L’art. 25 comma 1 del DPR 600/73, nella versione precedente alle modifiche in commento, prevede che la ritenuta di acconto non vada operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. Tale esclusione verrà meno a decorrere dall’anno 2028, con la conseguente applicazione di una ritenuta anche alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti: vale a dire la ritenuta scatta all’atto del pagamento di tutte le transazioni tra operatori professionali (B2B). In seguito alla modifica, le uniche operazioni escluse saranno quelle nei riguardi dei consumatori finali (B2C).
Soggetti esclusi
La ritenuta non si applica alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni nei riguardi dei soggetti che al momento di ricevere il pagamento:
- risultano aver aderito al concordato preventivo biennale (ex D. Lgs.13/2024);
- si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3 – 7 del D. Lgs. 128/2015).
L’esonero da ritenuta nei confronti di tali soggetti è giustificato tenuto conto “dell’elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue “
Operazioni escluse
Per evitare sovrapposizioni di norme e repliche negli adempimenti, la ritenuta non si applicherà quando il pagamento è soggetto alla ritenuta automatica dell’11% effettuata da banche e da Poste Italiane (ex art. 25 comma 1 del DL 78/2010) in occasione dei pagamenti relativi ai bonifici per i bonus edili disposti dai contribuenti per beneficiare della detrazione d’imposta.
La novità non riguarda, infine:
- le prestazioni di servizi o le cessioni di beni già soggette a ritenuta per effetto di specifiche disposizioni (si pensi, ad esempio, alla ritenuta ex art. 25 -bis del DPR 600/73, relativa alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari);
- i soggetti che, per effetto di specifiche disposizioni, sono esclusi dall’obbligo di ritenuta (si tratta, ad esempio, dei contribuenti che applicano il regime forfetario (ex L. n. 190/2014).
Decorrenza e misura della ritenuta
L’obbligo di effettuazione della ritenuta a titolo di acconto sui corrispettivi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa scatterà a partire:
- dai pagamenti effettuati dall’1.1.2028, con applicazione dell’aliquota dello 0,5%;
- dall’1.1.2029 l’aliquota salirà all’1%.
Disposizioni attuative
Le disposizioni attuative necessarie per consentire l’applicazione della ritenuta in commento saranno individuate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
































