Artista, diritti d’autore e società di gestione: come trattare fiscalmente anticipazioni e proventi futuri

Quando un artista affida a una società la gestione amministrativa dei propri diritti d’autore e le consente di incassare i compensi per suo conto, può accadere che la società, nell’attesa che maturino i pagamenti, metta a disposizione dell’autore una somma a titolo di “provvista” per esigenze di liquidità.
Il dubbio che nasce è legittimo: quell’erogazione è reddito tassabile? E, soprattutto, chi deve dichiarare i proventi legati allo sfruttamento economico delle opere se l’incasso materiale transita dalla società?

Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 13 del 20 gennaio 2026, ha tracciato una linea di confine netta tra movimenti finanziari (costituiti dalla provvista all’autore che altro non è che una mera anticipazione di liquidità) e componenti reddituali.

In sintesi, l’anticipazione concessa all’autore non viene considerata imponibile quando ha la natura di anticipazione temporanea ed è prevista come integralmente rimborsabile: non è un corrispettivo per prestazioni né un provento derivante dalle opere, ma un sostegno di cassa destinato a rientrare.

Diversa, invece, è la qualificazione dei compensi che nascono dallo sfruttamento dell’opera dell’ingegno. Tali somme, anche se incassate operativamente dalla società, rimangono fiscalmente riferibili all’autore. Il fatto che la società agisca come mandatario all’incasso non modifica la titolarità del reddito: la società gestisce il flusso, ma non “sposta” l’imponibilità su di sé.

L’Agenzia richiama l’impianto del TUIR in materia di redditi legati al diritto d’autore: l’utilizzazione economica dell’opera avviene in capo all’autore e i corrispettivi rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo (art. 53, comma 2, lett. b), con determinazione del reddito secondo le regole dell’art. 54-octies, che contempla una deduzione forfetaria delle spese.
Ne consegue che i proventi seguono il principio di cassa, e quindi concorrono alla formazione del reddito nel periodo in cui si considerano percepiti, anche se la riscossione materiale avviene tramite il mandatario.

Nel caso esaminato, la società è remunerata per l’attività svolta attraverso un compenso agganciato ai proventi futuri (in percentuale). Accanto a tale remunerazione, l’accordo prevede una provvista anticipata all’artista con obbligo di restituzione: proprio questa distinzione contrattuale e funzionale consente di trattare l’anticipazione come operazione finanziaria e i proventi come reddito dell’autore.

A supporto delle motivazioni, l’Agenzia delle Entrate richiama inoltre precedenti documenti di prassi:

– la risposta 51/2025 secondo cui i compensi percepiti dall’autore per lo sfruttamento della propria opera costituiscono redditi assimilati al lavoro autonomo, mentre se percepiti da un soggetto diverso dall’autore, assumono la natura di redditi diversi;

– la risposta 325/2023 ha precisato che, quando una società incassa proventi SIAE per conto di un artista, senza acquisire alcun diritto d’autore, la natura del reddito non muta: la società riceve unicamente un flusso finanziario, mentre l’imponibilità resta in capo all’autore.

E quindi, da un lato, l’idea che i compensi da diritto d’autore conservino la loro qualificazione in capo all’autore; dall’altro, che l’incasso effettuato da un soggetto terzo senza acquisizione dei diritti rappresenti, per quest’ultimo, un mero transito di somme, senza mutare il presupposto impositivo.
In conclusione, l’interpello del 20 gennaio 2026 offre un criterio semplice: l’anticipazione che deve tornare indietro non è reddito, mentre ciò che deriva dall’opera resta reddito dell’autore, anche se viene incassato da un terzo soggetto (mandatario).
La redazione invita anche alla lettura dell’articolo “Diritto d’autore e intelligenza artificiale“.

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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