Il sistema di sostegno alle lavoratrici madri, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, in parte modificato da successive disposizioni normative, si fonda su due strumenti distinti: l’esonero contributivo sulla quota IVS a carico della lavoratrice madre e il contributo economico mensile erogato dall’Inps (cd. bonus mamme).
Le due misure sono rivolte a differenti categorie di lavoratrici beneficiarie.
L’esonero contributivo per lavoratrici madri con almeno tre figli
La misura principale, introdotta per il triennio 2024-2026, consiste nell’esonero totale della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice madre.
L’esonero si applica alle lavoratrici che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- titolarità di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- essere madre di almeno tre figli;
- avere il figlio più piccolo di età inferiore a 18 anni;
- svolgere attività lavorativa in un settore diverso dal lavoro domestico, espressamente escluso.
Il beneficio si applica per ciascun mese in cui risultano soddisfatti i requisiti e determina una riduzione diretta della contribuzione trattenuta in busta paga.
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% della contribuzione IVS a carico della lavoratrice, entro il limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.
Dal punto di vista operativo, l’agevolazione presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:
- si applica alla quota IVS della lavoratrice, normalmente pari al 9,19% (oppure 9,49% o 5,84% per le apprendiste) della retribuzione imponibile previdenziale per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- produce un effetto diretto sulla retribuzione netta, riducendo le trattenute previdenziali;
- non incide sulla base imponibile fiscale, in quanto non costituisce reddito;
- non modifica la contribuzione a carico del datore di lavoro.
L’esonero è riconosciuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, salvo cessazione anticipata in caso di perdita dei requisiti, in particolare quando il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età.
Il bonus mamme 2026
Accanto all’esonero contributivo, il legislatore ha previsto un diverso strumento di sostegno, consistente in un contributo economico mensile erogato direttamente dall’Inps alle lavoratrici madri che non possono beneficiare dell’esonero contributivo IVS.
Per l’anno 2026, la Legge di Bilancio 2026 ha previsto un incremento dell’importo del contributo, che passa da:
- 40 euro mensili (disciplina originaria 2025) a
- 60 euro mensili per ciascun mese di attività lavorativa, fino a un massimo di dodici mensilità annue.
Il bonus spetta se la lavoratrice ha un reddito non superiore a 40.000 euro su base annua.
Il contributo presenta le seguenti caratteristiche:
- è riconosciuto previa domanda della lavoratrice all’Inps;
- è erogato direttamente dall’Istituto (con la mensilità relativa al mese di dicembre);
- è esente da imposizione fiscale;
- non è soggetto a contribuzione previdenziale.
Elemento essenziale della disciplina è la non cumulabilità con l’esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri con almeno tre figli titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In presenza di tali requisiti, infatti, trova applicazione esclusivamente l’esonero contributivo, mentre il contributo economico non è riconosciuto.
Il sistema normativo vigente nel 2026 distingue chiaramente due platee di lavoratrici madri, individuate sulla base della tipologia contrattuale e delle condizioni soggettive.
In particolare:
- l’esonero contributivo IVS si applica esclusivamente alle lavoratrici madri con almeno tre figli titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- il bonus riconosciuto dall’Inps si applica alle lavoratrici madri che non rientrano nel campo di applicazione dell’esonero contributivo, che abbiano almeno due figli.
Le due misure presentano pertanto le seguenti differenze strutturali:
| Elemento | Esonero contributivo | Bonus mamme |
| Natura | Agevolazione contributiva | Prestazione economica |
| Modalità di erogazione | Applicazione in busta paga | Pagamento diretto Inps |
| Incidenza sulla contribuzione | Riduzione contribuzione carico lavoratrice | Nessuna incidenza |
| Incidenza fiscale | Nessuna | Esente |
| Rapporto di lavoro | A tempo indeterminato | · A tempo determinato (se almeno tre figli)
· A tempo determinato o indeterminato (se due figli) |
| Numero di figli | Almeno tre | Almeno due |
| Requisiti di età dei figli | Il più piccolo minore di 18 anni | · Se due figli il più piccolo minore di 10 anni
· Se tre o più figli il più piccolo minore di 18 anni |
| Requisito reddituale | Non previsto | Reddito non superiore a 40.000 € su base annua |
Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato
































