La legge di bilancio 2026 ha prorogato per l’anno in corso la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (non inferiore alla classe A) destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. In considerazione del particolare interesse sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento della Guida al bonus mobili dove si riepilogano gli aspetti principali unitamente a una serie di FAQ dove si affrontano gli aspetti più controversi.
In via generale, il sostenimento di spese per interventi di recupero edilizio, a prescindere se condotti sull’abitazione principale con detrazione al 50% o su altri immobili con detrazione al 36%, rappresenta il presupposto per beneficiare del c.d. bonus mobili. Il beneficio per l’acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici consiste in una detrazione del 50% su un importo massimo che nel corso del tempo è variato nei seguenti importi:
| Anno di riferimento | Limite di spesa per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici | Ripartizione tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo |
| 2022 | 10.000 | |
| 2023 | 8.000 | |
| 2024 – 2025 – 2026 | 5.000 |
Una delle risposte più interessanti riguarda la fruizione del bonus mobili in seguito all’installazione di una nuova caldaia. Al riguardo, i tecnici del fisco rispondono affermativamente precisando, però, che deve trattarsi di una caldaia rientrante tra le tipologie ancora ammesse alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio. La precisazione è importante in quanto si vuole intendere che il bonus mobili non è legato alla manutenzione straordinaria di per sé (la sostituzione di una caldaia rientra in tale fattispecie) bensì a quelle manutenzioni straordinarie che a loro volta danno diritto alla detrazione per il bonus per il recupero edilizio. La questione assume rilevanza in quanto a partire dal 2025 non sono più detraibili le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Il presupposto indicato mostra la sua coerenza anche in occasione dell’altra risposta a integrazione della guida quando viene chiesto se il bonus mobili spetta in occasione di un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio (ex art. 14, D.l. n. 63/2013). Su questo punto, i tecnici del fisco rispondono negativamente in quanto gli interventi per riqualificazione energetica (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti) consentono una detrazione (ecobonus) che rappresenta un beneficio diverso dal bonus ristrutturazioni. Allo stesso modo, anche l’acquisto di un box pertinenziale con annesso beneficio non si lega al bonus mobili
Gli altri aspetti delle FAQ degni di nota tra conferme e novità che meritano di essere segnalati sono i seguenti:
- Il bonus mobili è subordinato alla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. Deve trattarsi iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dei bei oggetto di benefico: vale a dire, per gli acquisti 2026, gli interventi edilizi devono aver avuto inizio da gennaio 2025
- in caso decesso, la norma non prevede il trasferimento delle quote residue in capo agli eredi;
- posto che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), è possibile il pagamento con bonifico ordinario senza passare da quello “parlante” assoggettato a ritenuta da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia;
- di fronte a interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Con riferimento al cumulo tra il bonus mobili e l’altro contributo gestito dal MIMIT avente la finalità di incentivare la sostituzione degli apparecchi obsoleti si deve evidenziare l’incompatibilità tra le due misure: secondo il decreto del MIMIT del 3 settembre 2025, il contributo per la sostituzione di apparecchi obsoleti è concesso una sola volta per famiglia anagrafica e non è cumulabile con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, relativi alla stessa tipologia di prodotti (come il bonus mobili).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


































