Concordato Preventivo Biennale: poker di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

In prospettiva delle proposte per il biennio 2026 – 2027 che verranno rese disponibili dal 15 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un poker di chiarimenti in tema di Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Compatibilità tra adesione al CPB e partecipazione a società trasparenti

La risposta contenuta nell’interpello n. 45/2026 analizza la compatibilità tra l’esercizio individuale di una professione (nella fattispecie di dottore commercialista con codice ISA DK05U) e la contemporanea appartenenza a un’associazione tra professionisti (nella fattispecie scuola di sci con codice ISA DG10U). Stando alla normativa di carattere generale (ex art. 11, comma 1, lettera b quinquies), del d.lgs. n. 13 del 2024), il regime agevolato non può essere applicato al titolare di reddito da lavoro autonomo se l’associazione partecipata non aderisce al concordato (principio all in or all out).

L’Agenzia delle Entrate ritiene e rileva che:

  • l’attività di dottore commercialista esercitata dall’Istante che intende aderire al CPB per il biennio 2025 – 2026 è del tutto diversa da quella che svolge, in qualità di associato, presso la Scuola di sci, ossia, l’attività di insegnante di sci e delle discipline sportive invernali;
  • le due attività in questione non hanno profili di collegamento; infatti, oltre a non applicare il medesimo ISA e a presentare parametri di affidabilità fiscale autonomi, dette attività fanno riferimento ad ambiti professionali completamente distinti e tra loro non assimilabili;
  • le proposte di CPB si riferirebbero a periodi d’imposta differenti: per l’Istante, la proposta riguarda il biennio 2025/2026, mentre, per la Scuola di sci, il biennio 2024/2025.

Stando così le cose, assumendo la risposta anche quale principio applicabile a casi analoghi, l’Istante potrà aderire alla proposta di CPB per il periodo 2025/2026 per la propria attività di dottore commercialista indipendentemente dall’eventuale mancato rinnovo della proposta di CPB per il biennio 2026/2027 da parte della Scuola di sci, poiché nel caso in esame non risultano integrati i presupposti per l’operatività della causa di esclusione.

CPB e affitto d’azienda: non costituisce causa di cessazione

Con la risposta a interpello n. 46/2026 viene affrontato il caso dell’affitto di azienda (o di ramo di azienda) e alla possibilità che possa concretizzarsi una causa di cessazione del CPB (ex art. 21, D. Lgs. n. 13/2024). I tecnici del fisco chiariscono che la cessione di azienda non viene richiamata nella disposizione. In particolare, l’art. 1, lett. b ter) richiama tra le cause di cessazione le operazioni di fusione, scissione, conferimento e modifica compagine sociale in società o l’associazione ex art. 5 del TUIR. Ne consegue che l’affitto di azienda non rappresenta un’operazioni idonea a modificare la capacità reddituale del contribuente e, conseguentemente, a soddisfare la causa di cessazione del CPB.

Cessazione CPB per scostamento reddito per motivi di salute

Viene, poi, trattato il tema della sospensione dell’attività professionale (nella fattispecie un avvocato) per motivi di salute sopravvenuti con regolare comunicazione all’Ordine di appartenenza durante il secondo anno di concordato risposta all’interpello n. 47/2026. L’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alla normativa vigente e al D.Lgs. 13/2024, chiarisce che gli effetti del CPB terminano qualora si verifichi una contrazione del reddito effettivo superiore al 30% rispetto ai valori concordati. La fattispecie si verifica indipendentemente dalla durata minima del periodo di sospensione.

Affinché la cessazione sia valida:

  • è sufficiente che l’evento sia stato ufficialmente comunicato all’Ordine professionale (situazione riconosciuta come circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 4 del D.M. 14.06.2024);
  • deve essere dimostrabile un nesso causale diretto tra la sospensione dell’attività e la riduzione del reddito.

Differenziale positivo tra valore nominale bonus edilizio e prezzo cessione

La risposta all’interpello n. 48/2026 analizza l’incidenza dell’acquisto di crediti di imposta legati ai bonus edilizi sul reddito concordato di uno studio professionale. L’obiettivo del quesito è chiarire se il costo sostenuto nell’anno d’imposta 2024 e il successivo componente positivo derivante dall’utilizzo in compensazione nel 2025 debbano comportare modifiche al reddito concordato. Il principio di onnicomprensività del reddito derivante da lavoro autonomo rende imponibile il differenziale positivo tra il valore nominale del credito e il prezzo di acquisto. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che le variazioni al reddito concordato sono definite in modo tassativo dalla normativa e, nello specifico, le somme in questione non rientrano tra le fattispecie disciplinate dall’articolo 15 del D. Lgs. 13/2024. In particolare, queste non possono essere considerate assimilabili alla cessione di clientela o di elementi immateriali. Pertanto, i componenti positivi e negativi derivanti dall’operazione non determinano alcun incremento o decremento del reddito da lavoro autonomo oggetto della proposta iniziale. Lo stesso principio si applica anche alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN