Congedo parentale: cosa cambia nel 2026?

Dal 2026, i genitori lavoratori dipendenti potranno usufruire del congedo parentale sino al compimento del 14esimo anno d’età del figlio.

Nel novero delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per favorire la conciliazione tempi vita-lavoro vi è anche l’innalzamento dell’età del figlio – da 12 a 14 anni – per cui è possibile fruire del congedo parentale.

Di conseguenza, per ogni bambino, nei primi suoi 14 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001.

Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni.

Nulla cambia con riferimento alla misura dell’indennità a carico Inps. Fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore dipendente spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80% della retribuzione.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori è dovuta, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Si ricorda, infatti, che a seguito del susseguirsi di modifiche introdotte negli anni, la normativa applicabile per l’indennità economica del congedo parentale è la seguente.

 

 Genitori con congedo obbligatorio terminato prima del 31 dicembre 2022 Periodo % indennità Limite di età Ulteriori condizioni
9 mesi 30% 14 anni 3 mesi per ciascun genitore (totale 6) ulteriori 3 a scelta di uno dei due
Ulteriori mesi fino a un massimo di 10 o 11 mesi Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte importo trattamento minimo di pensione
Genitori con congedo obbligatorio terminato dopo il 31 dicembre 2022 ma prima del 31 dicembre 2023 1 mese 80% 6 anni In alternativa tra i 2 genitori
Ulteriori 8 mesi 30% 14 anni 3 mesi per ciascun genitore (totale 6) ulteriori 3 a scelta di uno dei due
Ulteriori mesi fino a un massimo di 10 o 11 mesi Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte importo trattamento minimo di pensione

 

Genitori con congedo obbligatorio terminato dopo il 31 dicembre 2023 ma prima del 31 dicembre 2024 Periodo % indennità Limite di età Ulteriori condizioni
2 mesi 80%  6 anni In alternativa tra i 2 genitori
1 mese su richiesta dopo il 31 dicembre 2024 In alternativa tra i 2 genitori
Ulteriori mesi per un totale di 9 mesi 30%  14 anni 3 mesi per ciascun genitore (totale 6) ulteriori 3 a scelta di uno dei due
Ulteriori mesi fino a un massimo di 10 o 11 mesi Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte importo trattamento minimo di pensione
Genitori con congedo obbligatorio terminato dopo il 31 dicembre 2024 3 mesi 80% 6 anni In alternativa tra i 2 genitori
Ulteriori 6 mesi 30% 14 anni 3 mesi per ciascun genitore (totale 6) ulteriori 3 a scelta di uno dei due
Ulteriori mesi fino ad un massimo di 10 o 11 mesi 30% Solo in caso di reddito inferiore a 2,5 volte importo trattamento minimo di pensione

 

Inoltre, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità è dovuta, per il periodo massimo complessivo sopra previsto, entro i 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Con Messaggio del 26 gennaio scorso, n. 251, l’Inps ha chiarito che:

  • per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di 12 anni;
  • in data 8 gennaio 2026 è stata aggiornata la procedura per la presentazione telematica della domanda di congedo parentale;
  • qualora tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura di domanda non sia stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale, si potrà provvedere in un momento successivo presentando domanda per i giorni di congedo fruiti nel periodo 1 – 8 gennaio 2026.

N.B. Le disposizioni relative al limite di età del figlio per cui è possibile fruire del congedo parentale sono applicabili ai soli lavoratori dipendenti.

Ne consegue che per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi 12 anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a 12 anni dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo, mentre per i genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a un anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.

 

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato