I lavoratori dipendenti, genitori di figli minori, possono astenersi dal lavoro ottenendo un congedo in caso di malattia del figlio? I giorni di assenza sono retribuiti? Queste sono alcune domande a cui molto spesso i datori di lavoro si trovano a dover rispondere, a fronte di richieste da parte dei lavoratori dipendenti con figli ammalati.
Nel presente contributo forniremo una sintesi delle tutele riservate ai genitori in questi casi, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte in materia.
A partire dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore nuove disposizioni a sostegno della genitorialità, tra le quali vi sono anche novità in materia di congedi per malattia del figlio a favore dei lavoratori dipendenti.
Nel dettaglio la Legge di Bilancio 2026 ha innalzato il numero di giorni nei quali i lavoratori possono assentarsi dal lavoro e anche l’età del figlio per cui è possibile fruire di tale misura.
Alla luce di quanto sopra riportato, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro:
- per tutti i giorni di malattia del figlio, qualora il figlio abbia un’età non superiore a 3 anni (disposizione non modificata dalla Legge di Bilancio);
- nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno (in precedenza massimo 5 giorni), per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni (in precedenza età compresa tra 3 e 8 anni).
N.B. i giorni di assenza dal lavoro non sono retribuiti, salvo diverse previsioni del contratto collettivo applicato ovvero salvo diversi accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore.
I periodi di congedo per la malattia del figlio, infatti, sono computati unicamente ai fini dell’anzianità di servizio, mentre restano esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Pertanto, qualora l’assenza del lavoratore si protragga per oltre 15 giorni nell’arco del mese preso a riferimento, lo stesso non maturerà i ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive spettanti.
Per il periodo di congedo fruito, tuttavia, spetta la contribuzione figurativa. I giorni di assenza dal lavoro risulteranno dunque coperti ai fini pensionistici. L’accredito dei contributi avviene in automatico, a seguito della trasmissione della denuncia contributiva mensile da parte del datore di lavoro (Uniemens).
Ai fini della fruizione del congedo, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a comunicare al medico, all’atto della compilazione del certificato di malattia del figlio, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo stesso. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi è trasmessa telematicamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all’Inps.
Il lavoratore dovrà consegnare copia del certificato al datore di lavoro, come giustificativo della propria assenza.
Il congedo per la malattia del bambino è riconosciuto anche ai genitori adottivi e affidatari.
Tuttavia, vi sono qui delle differenze con riferimento ai limiti di età del figlio per cui è possibile fruire della misura.
Infatti, non vi sono limiti di giorni per i figli adottivi e affidatari di età sino a 6 anni.
Fino al compimento degli 8 anni del figlio è possibile assentarsi nel limite massimo di 10 giorni lavorativi all’anno.
Qualora, invece, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino può essere richiesto, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno.
Tale normativa non viene modificata direttamente dalla Legge di Bilancio 2026. Il limite di giorni di congedo viene esteso a 10 per effetto del rimando contenuto nelle disposizioni di cui all’articolo 50 D.Lgs. n. 151/2001.
Si evidenzia, dunque, una disparità di trattamento tra le diverse discipline.
Sul punto, si auspica una modifica normativa al fine di allineare le disposizioni in materia di congedo per malattia del figlio riconosciute a favore dei genitori naturali e adottivi o affidatari.
Si ricorda, infine, che al congedo per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Il lavoratore non è dunque tenuto ad osservare le fasce di reperibilità stabilite per legge.
| Congedo per malattia del figlio naturale | ||
| Sino al 31/12/2025 | Dal 01/01/2026 | |
| Figlio di età non superiore a 3 anni | Giorni illimitati | Giorni illimitati |
| Figlio di età compresa tra 3 e 8 anni | 5 giorni lavorativi all’anno | 10 giorni lavorativi all’anno |
| Figlio di età compresa tra 8 e 14 anni | No congedo | 10 giorni lavorativi all’anno |
| Congedo per malattia del figlio adottato o affidato | ||
| Sino al 31/12/2025 | Dal 01/01/2026 | |
| Figlio di età non superiore a 6 anni | Giorni illimitati | Giorni illimitati |
| Figlio di età compresa tra 6 e 8 anni | 5 giorni lavorativi all’anno | 10 giorni lavorativi all’anno |
| Figlio di età compresa tra 6 e 12 anni al momento dell’adozione o affidamento | 5 giorni lavorativi all’anno (se congedo fruito nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia) | 10 giorni lavorativi all’anno (se congedo fruito nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia) |
Nota della redazione: si consiglia l’approfondimento sul tema delle adozioni con la lettura dell’articolo sulla deduzione delle spese per adozioni internazionali.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato
































