Nel book di gennaio 2026 il CNDCEC sofferma la sua attenzione sui molteplici aspetti del contrasto al finanziamento del terrorismo.
La collaborazione attiva prestata dai Commercialisti e dagli Esperti Contabili nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo (FdT) richiede la predisposizione di presidi di studio sempre più attenti ed aggiornati sulle molteplici forme e tecniche criminose.
Se non c’è adeguata formazione e informazione, gli studi dei professionisti rischiano di fornire inconsapevolmente la loro assistenza a soggetti attivi nel riciclaggio e FdT, abilmente mascherati in forme associative-societarie in apparenza perfettamente legali.
Adempimenti del commercialista per l’analisi del rischio
Il book del CNDCEC sottolinea l’importanza dell’approccio basato sul rischio non per mettere in essere documenti formali ma per adottare le misure di adeguata verifica della clientela per ogni rapporto professionale/operazione.
I mutati contesti di riferimento
Per gli studi professionali, la continua evoluzione tecnologica e diffusione di canali finanziari, comporta di alzare l’asticella dell’attenzione su nuovi contesti.
Il book si sofferma su alcuni di essi:
- VASP (valute virtuali / prestatori di servizi di asset digitali)
- RACCOLTE FONDI – DONAZIONI realizzate on-line
- MICROFINANZIAMENTI
- STRUMENTI DI PAGAMENTO – TECNOLOGIA FINANZIARIA evoluti
per indurre il professionista a monitorare anche le piccole transazioni con giurisdizioni ad alto rischio o collegamenti con zone coinvolte in conflitti o tensioni di tipo ideologico.
I nuovi indicatori di rischio
Dal 1^ gennaio 2024 sono entrati in vigore nuovi indicatori di anomalia: si tratta di un’elencazione a carattere meramente esemplificativo di comportamenti della clientela, che possono ritenersi “anomali” e quindi potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di FdT.
Per individuare concreti profili di sospetto, tuttavia, i soggetti obbligati devono valutare ulteriori comportamenti che siano tali da generare concreti profili di sospetto.
Gli indicatori nn. 33 e 34 trattano dell’operatività che potenzialmente riconduce al FdT e alla proliferazione di armi di distruzione di massa che però va accompagnata con altri elementi quali per es. la concomitante presenza del/i territorio/i interessato/i tra quelli ad alto rischio.
Da non trascurare il rischio delle transazioni commerciali / finanziarie di prodotti, software e tecnologie cd. dual use (che pur essendo progettati e commercializzati per un utilizzo prevalentemente civile, possono subire una deviazione nell’uso ed essere impiegati nel campo militare – di recente il Regolamento UE 2003/25).
Rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa
Se non bastasse, ultimamente le raccomandazioni si sono estese ai pericoli provenienti dai fenomeni di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.
Nel 2025, su quest’argomento si sono registrati due importanti interventi:
- il primo è consistito nell’introduzione dell’art. 16ter nel D.Lgs. 231/2007
- il secondo è consistito nella pubblicazione della prima ANALISI DI RISCHIO specifica
Conclusioni
Dal momento che ogni valutazione del rischio spetta al professionista, anche per l’eventuale decisione di procedere a una segnalazione di operazione sospetta (SOS), è da escludere l’uso di sistemi automatizzati per la prevenzione del riciclaggio e del FdT.
Considerato che per la prevenzione e il contrasto del FdT non sono previsti altri obblighi o obblighi diversi rispetto a quelli da svolgere per la prevenzione e contrasto del riciclaggio, il CNDCEC rimarca le modalità di adeguata verifica della clientela previste dal D.Lgs. n. 231-2007:
- semplificata (art. 23)
- rafforzata (artt. 24 e 25)
- ordinaria (artt. 17-18 e 19) riguardante tutti gli altri casi – esclusi i due precedenti
Sotto il profilo di criticità, rilevabili dal professionista:
- per gli aspetti connessi al cliente, si potrebbero valutare ad alto rischio i soggetti legati a Stati-territori- giurisdizioni notoriamente connessi a organizzazioni-attività terroristiche oppure indicati dal GAFI o dal Moneyval (si tratta del Comitato di esperti del Consiglio d’Europa incaricato di valutare le misure anti-riciclaggio e il contrasto al FdT)
- gli aspetti riguardanti i flussi finanziari presentano non poche difficoltà nell’essere individuati. Ciò in quanto, spesso i flussi finanziari che riguardano il contrasto del finanziamento del terrorismo:
- sono di importo non elevato,
- derivano da attività economiche lecite anche se la destinazione finale dei fondi è di natura illecita, possono seguire canali appartenenti a circuiti non bancari.
Giuseppina Spanò – Centro Studi CGN




































