Dichiarazione annuale IVA 2026: tutte le novità del modello

Il modello IVA 2026, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2026, introduce alcune modifiche rispetto alla modalità di compilazione prevista per il periodo d’imposta 2025. Le novità recepiscono importanti interventi normativi e interpretativi intervenuti nel corso del 2024 e del 2025, con effetti che si riversano sui quadri VA, VE, VJ, VW e VX della dichiarazione annuale.

Le novità riguardano:

  • una nuova modalità di compilazione del rigo VA15 per le società di comodo;
  • l’introduzione di appositi righi in VE e VJ per gestire il regime transitorio opzionale istituito per il settore della logistica;
  • la modifica del prospetto per il calcolo della rettifica della detrazione, presente nell’Appendice alla compilazione del modello.

Quadro VA: Società non operative e superamento delle penalizzazioni IVA

La modifica più rilevante riguarda l’abbandono definitivo delle penalizzazioni IVA previste per le società non operative ai sensi dell’art. 30, comma 4, della L. 724/1994.

Nella disciplina precedente, in vigore fino al periodo d’imposta 2024, tali penalizzazioni prevedevano che le società e gli enti considerati di comodo non potessero chiedere il credito IVA emergente dalla dichiarazione a rimborso o utilizzare tale credito in compensazione nel modello F24, (ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3 del rigo VA15) ma potevano solo utilizzarlo in compensazione verticale, IVA su IVA. Nel caso in cui, nel rigo VA15 veniva indicato il codice 4, vi era la perdita definitiva del credito IVA annuale, che non poteva essere utilizzato nemmeno nelle compensazioni verticali.

L’abbandono di queste penalizzazioni, dal periodo d’imposta 2025, discende dall’orientamento della Corte di Cassazione che con le sentenze nn. 27038 e 25705 del 2025, ha sancito come incompatibili con i principi dell’Unione Europea le preclusioni automatiche al diritto di compensazione e/o rimborso del credito IVA.

Cosa cambia nel modello IVA 2026:

  • Rigo VA15: la casella non richiede più l’indicazione dei codici da 1 a 4 relativi alle diverse annualità per le quali la società risulta essere non operatività. Dal modello 2026 è sufficiente barrare la casella per attestare lo status di società non operativa, ma tale segnalazione non precluderà il diritto all’utilizzo del credito IVA in compensazione orizzontale, verticale o il diritto a richiederlo a rimborso.
  • Rigo VX4: è stato eliminato il riquadro dedicato all’attestazione di non operatività che doveva essere compilato dal soggetto passivo per indicare di non rientrare fra le società o gli enti non operativi o, comunque, di aver presentato un’istanza di interpello per la disapplicazione di tale disciplina.
  • Rigo VX2: nelle istruzioni del rigo VX2 è venuta meno la preclusione alla compensazione del credito e al rimborso per le società di comodo che per tre periodi d’imposta consecutivi non effettuino operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti. Ora il credito IVA può ora essere liberamente utilizzato sia in compensazione sia richiesto a rimborso, senza più alcuna limitazione legata alla non operatività.
  • Rigo VW21: il quadro VW, dedicato agli enti e alle società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell’IVA di gruppo, non contiene più il rigo VW21 nel quale dovevano essere indicate l’ammontare complessivo delle eccedenze di credito trasferite da parte di ciascuna società del gruppo che risultassero di comodo.

Logistica e trasporto merci: nuovo regime opzionale IVA

Il modello IVA 2026 recepisce le misure introdotte dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 commi 57‑63) e dal D.L. 84/2025, finalizzate a contrastare l’evasione nel settore della logistica, del trasporto e della movimentazione merci.

In particolare, in seguito alle modifiche apportate dal comma 57 della legge di bilancio 2025 e dall’art. 9 del D.L n. 84, all’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto IVA, è stato esteso il meccanismo del reverse charge anche «alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica».

Tale disposizione, per avere piena operatività, deve essere approvata dall’Unione Europea. In attesa di tale autorizzazione, è stato introdotto un regime transitorio opzionale. Per aderire a tale regime, sia il committente che il prestatore devono esercitare l’opzione che ha durata triennale e deve essere comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate con un apposito modello.

Tale regime prevede:

  • che l’IVA deve essere versata dal committente in nome e per conto del prestatore tramite F24, senza possibilità di compensazione, con codice tributo 6045 e codice identificativo 66 denominato “Soggetto solidamente responsabile inversione contabile IVA logistica”. L’utilizzo nel modello F24 del codice 66 è obbligatorio al fine di consentire la corretta identificazione del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta e la conseguente verifica, anche per quest’ultimo, dell’esistenza del predetto versamento nel proprio cassetto fiscale;
  • che il prestatore deve annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro delle vendite, riportando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta. Tale imposta non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo;
  • che il committente registra l’acquisto nel registro acquisti per esercitare il diritto alla detrazione.

Novità nei quadri VE e VJ

Per gestire il nuovo regime transitorio, la modulistica della dichiarazione IVA 2026 è stata aggiornata:

  • Rigo VE38 – nuove colonne 2 e 3: sono stati introdotti due campi destinati a indicare imponibile e imposta delle prestazioni rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il regime transitorio. Il campo 1 del rigo VE38 resta invece dedicato alle operazioni in split payment.
  • Quadro VJ – nuova sezione 2: è stata creata una sezione specifica, che si compone del solo rigo VJ30, per esporre imponibile e imposta relativi all’acquisto di servizi assoggettati al regime opzionale, a fini meramente espositivi.
    Tali importi infatti non confluiscono nel quadro VL ma sono presenti nel quadro VF per consentire la detrazione dell’IVA versata tramite F24.

Prospetto di rettifica della detrazione

Ultima novità del modello IVA 2026 è la modifica del prospetto per il calcolo della rettifica della detrazione, presente nell’Appendice alla compilazione del modello, per tenere conto dell’avvenuta abrogazione del co. 3 dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72.

A seguito dell’abrogazione del comma 3, la rettifica della detrazione dovrà essere eseguita in modo analitico, per ciascun bene o servizio, solo in caso di cambio di destinazione dei singoli beni e servizi all’atto del loro impiego.

Per i beni ammortizzabili, l’eventuale rettifica della detrazione dovrà essere eseguita, in ciascun anno e fino al compimento del periodo di “tutela fiscale”, per la quota dell’imposta riferibile all’anno stesso (un quinto per i beni mobili e un decimo per i beni immobili).

 

 

 

Sonia Morello – Centro Studi CGN