Il 2 marzo 2026 rappresenta il termine ultimo per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre 2025. La scadenza ordinaria del 28 febbraio, infatti, cade di sabato e viene quindi automaticamente posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Ma come si determina l’importo dovuto? E quali sono le modalità previste per effettuare il versamento?
Per individuare l’ammontare dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il contribuente deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso Consultazione à Fatture elettroniche ed altri dati IVAà Pagamento imposta di bollo.
All’interno di questa sezione, per ciascun soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche, l’Agenzia rende disponibili due distinti elenchi: l’elenco A e l’elenco B.
L’elenco A, non modificabile, include tutte le fatture elettroniche per le quali l’imposta di bollo è stata correttamente assoggettata.
L’elenco B, invece, è modificabile e comprende le fatture elettroniche che, pur presentando i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, non sono state assoggettate a imposta per mancata valorizzazione del relativo campo. Le integrazioni o rettifiche dell’elenco B possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento (per il 4° trimestre il termine è scaduto il 31 gennaio 2026).
Quali fatture confluiscono nell’elenco B?
Rientrano nell’elenco B le fatture elettroniche che presentano le seguenti condizioni:
1) l’ammontare complessivo delle operazioni supera l’importo di 77,47 euro;
2) il campo “natura” risulta compilato con uno dei codici N2.1 e N2.2 riferiti alle operazioni non soggette a IVA, N3.5 e N3.6 relativi alle operazioni non imponibili ai fini IVA e N4 riferito alle operazioni esenti IVA;
3) non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo.
Con riferimento al quarto trimestre 2025, il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato entro il 2 marzo 2026, Per completezza, si riepilogano anche le altre scadenze relative all’anno 2025:
- 3 giugno 2025 per il 1° trimestre 2025
- 30 settembre 2025 per il 2° trimestre 2025
- 1 dicembre 2025 per il 3° trimestre 2025
Il D.L. 73/2022 (decreto Semplificazioni) ha innalzato la soglia minima per l’effettuazione del pagamento da euro 250 a 5.000. Di conseguenza: se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5 mila euro, il pagamento può essere rinviato al 30 settembre; se l’importo complessivo dovuto per il primo e secondo trimestre non eccede 5 mila euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.
Pertanto, qualora l’imposta di bollo non sia stata versata nei primi due trimestri del 2025, il pagamento doveva essere effettuato entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre 2025 cadeva di domenica). Resta invece fermo il termine del 2 marzo 2026 per il versamento relativo al quarto trimestre 2025.
Come si effettua il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato alternativamente tramite modello di pagamento unificato F24 o mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del contribuente.
In caso di utilizzo del modello F24, nella sezione “Erario” deve essere indicato il codice tributo 2524, denominato “Imposta di bollo su fatture elettroniche – 4° trimestre”. In caso di tardivo versamento, i codici tributo da utilizzare sono: 2525 per le sanzioni e 2526 per gli interessi.
Qualora si scelga invece l’addebito diretto, il pagamento avviene tramite l’apposita funzione disponibile nel portale “Fatture e corrispettivi”, indicando l’IBAN del conto corrente intestato al contribuente, sul quale verrà addebitato l’importo dovuto.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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