Errori contabili: procedura semplificata per chi sottopone il bilancio a revisione legale

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (OIC), sottoponendolo a revisione legale, innanzitutto occorre distinguere tra due tipologie di errori contabili:

  • errore non rilevante: singolarmente, o sommato ad altri, non incide in modo significativo sulle decisioni degli utilizzatori del bilancio. Si tratta di omissioni o valutazioni errate di entità modesta, che non compromettono la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio;
  • errore rilevante: è tale da poter influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio, sia da solo che insieme ad altri errori.

A livello contabile:

  • errori non rilevanti: si contabilizzano nel Conto economico dell’esercizio in cui l’errore viene individuato;
  • errori rilevanti: si rettificano sul saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui l’errore è individuato (di norma “utili portati a nuovo” o altra componente più appropriata).

Procedura semplificata di correzione

Per i soggetti con revisione legale obbligatoria, la correzione degli errori non rilevanti assume rilevanza fiscale se effettuata:

  • entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui gli elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati (o avrebbero dovuto esserlo);
  • e, in ogni caso, prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza.

Riferimento: art. 83, comma 1-ter, TUIR, come inserito dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 192/2025, applicabile alle correzioni di errori rilevate in bilanci relativi ad esercizi con inizio dall’1.1.2025.

Effetto: è riconosciuta la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati a Conto economico nell’esercizio della correzione, senza presentare la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso.

Ambito soggettivo

La rilevanza fiscale delle poste correttive si applica ai soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio a revisione legale.

Data la collocazione della norma nell’art. 83, comma 1-ter, TUIR, l’agevolazione non è limitata ai soggetti che adottano la derivazione rafforzata (cfr. Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2025).

Ambito oggettivo

La procedura riguarda gli errori diversi da quelli iscritti come “rilevanti” nel bilancio:

  • per gli errori rilevanti resta necessaria, ove ne ricorrano i presupposti e nei termini di legge, la presentazione della dichiarazione integrativa;
  • la rilevanza dell’errore, per i soggetti OIC, è definita dal documento OIC 29;
  • la disciplina copre errori di imputazione, qualificazione/classificazione e quantificazione.
  • sono esclusi i casi di rappresentazioni contabili costituenti oggettivamente il tassello di operazioni simulatorie o fraudolente (Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2025).

Rilevanza temporale

La correzione assume rilevanza fiscale se eseguita:

  1. entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello dell’errata rilevazione (o mancata rilevazione);
  2. e comunque prima dell’avvio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inerenti gli elementi oggetto della correzione), di cui il soggetto abbia formale conoscenza.

Non rientrano tra tali attività le comunicazioni delle somme dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (i c.d. controlli automatizzati delle dichiarazioni) — cfr. Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2025.

Crediti

Non si applicano le limitazioni generalmente previste per l’utilizzo del credito emergente da dichiarazioni integrative ultrannuali. Ciò significa che il credito è immediatamente utilizzabile, senza attendere l’esercizio successivo.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è presentata l’integrativa a favore (per riconoscimento del costo e della conseguente variazione in diminuzione) à Andrà compilato il quadro DI (qualora da integrativa risulti un credito) indicando il credito nella colonna errori contabili.

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Regime sanzionatorio

Il riconoscimento fiscale della correzione dell’errore contabile non comporta effetti sanzionatori (Relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2025).

 

 

 

Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN