Per gli artigiani e i commercianti in regime forfettario, il termine per presentare telematicamente all’INPS la domanda di regime contributivo agevolato (riduzione del 35%) scade sabato 28 febbraio 2026. La Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 qualifica il termine come perentorio e disciplina effetti diversi per le comunicazioni inviate oltre il 28/2: chi invia dopo quella data non ottiene l’agevolazione nel 2026, ma solo dal 1° gennaio 2027. In pratica, non c’è alcuno slittamento automatico al lunedì 2 marzo per mantenere l’efficacia dal 2026.
In cosa consiste l’agevolazione
- Che cos’è: riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione speciale Artigiani e Commercianti (sulla quota minimale e sulla quota eccedente), su opzione e a domanda. Base normativa: Legge 190/2014, art. 1, commi 76–84, che richiamano i requisiti del forfettario ai commi 54 ss..
- A chi spetta: imprenditori (artigiani/commercianti) in regime forfettario; sono esclusi i professionisti iscritti alle Casse ordinistiche o alla Gestione separata;
- Dove procedere: esclusivamente dal Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, sezione “Istanze telematizzate” → “Adesione/Rinuncia regime agevolato”.
Scadenze 2026 e casi concreti (come interpretare la Circolare INPS n. 14/2026)
- Già agevolati nel 2025: l’agevolazione prosegue nel 2026 senza nuova domanda, se permangono i requisiti e non è stata presentata rinuncia;
- Nuova attività avviata nel 2025: per godere dello sconto nel 2026 bisogna aderire entro il 28 febbraio 2026 (termine perentorio);
- Nuova attività avviata nel 2026: comunicare l’adesione con la massima tempestività dopo il provvedimento di iscrizione INPS, per consentire la tariffazione corretta;
- Rinuncia al regime agevolato (uscita dal 35%): inviare istanza entro il 28 febbraio 2026; l’uscita è definitiva e ripristina il regime ordinario dal 1° gennaio 2026. Le rinunce inviate dopo il 28/2 ripristinano l’ordinario dal 1° gennaio 2027;
- Trasferimento in un’altra provincia: non serve ripresentare la domanda di agevolazione; l’agevolazione prosegue nella stessa gestione.
Interazione con la riduzione al 50% per i neo-iscritti
Dal 2025 esiste anche una riduzione del 50% dei contributi per chi si è iscritto per la prima volta nel 2025 alla Gestione Artigiani/Commercianti. È alternativa e non cumulabile con lo sconto forfettario del 35%: bisogna scegliere l’una oppure l’altra.
Giuseppe De Biasio – Centro Studi CGN



































