STP e ritenute d’acconto: cosa chiarisce l’Interpello 21/2026

L’interpello Agenzia delle Entrate n. 21/2026 fornisce importanti chiarimenti sul regime fiscale delle STP coinvolte in operazioni straordinarie di scissione. In particolare, il documento conferma la qualificazione del reddito prodotto come reddito d’impresa e disciplina lo scomputo delle ritenute d’acconto eventualmente subite.

Il caso

Il quesito n. 21/2026 posto all’Agenzia delle Entrate, si sviluppa nel contesto in cui, una STP che risulta beneficiaria di una particolare scissione che ha interessato un’associazione professionale tra Avvocati e Commercialisti, per effetto dell’operazione straordinaria, ha cessato l’attività.
L’associazione professionale che ha dato origine alla STP contemplata nell’interpello Ade n. 21//2026, era composta da Dottori Commercialisti, Consulenti del lavoro e Avvocati; a seguito dell’operazione straordinaria, i professionisti Dottori Commercialisti e Consulenti del Lavoro continueranno in forma di STP (s.r.l.) l’attività professionale ricevuta per effetto della scissione.
L’operazione straordinaria descritta nel parere n. 21/2026 ha comportato che le prestazioni professionali fatturate dall’Associazione tra professionisti, saranno incassate dalla STP (esercitata sotto forma di s.r.l.).

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

A seguito del quesito posto, da questa situazione derivano due affermazioni dell’Agenzia delle Entrate:

  • la STP – che assumerà la forma giuridica di società di capitali – produrrà redditi d’impresa (anche se le prestazioni originariamente rese producevano redditi di lavoro autonomo)
  • i redditi d’impresa conseguiti dalla STP, non sono assoggettabili a ritenuta d’acconto

L’operazione straordinaria di scissione comporta una comunicazione da rilasciare ai clienti che ricoprono anche la veste di sostituti d’imposta, per informarli della mutata situazione soggettiva del percipiente, al quale non si applica più la ritenuta d’acconto. L’Agenzia delle Entrate però precisa che, qualora nonostante la comunicazione, i clienti trattengano la ritenuta d’acconto all’atto del pagamento, essa potrà essere scomputata a titolo di IRES, a cominciare dalla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui è avvenuta la trattenuta.
Per l’autrice, il parere reso dall’Agenzia delle Entrate è pienamente coerente con le norme fiscali vigenti e rispecchia le conclusioni alle quali sarebbero pervenuti i Professionisti del settore, ma una conferma ufficiale lascia senz’altro più sereni nella consulenza da fornire ai propri clienti nel caso rappresentato nel parere.

 

 

 

Giuseppina Spanò – Centro studi CGN