Iperammortamento e Concordato Preventivo Biennale: virtù incompatibili

I vantaggi derivanti dall’iperammortamento non sono fruibili per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per gli anni in cui vige la maggiorazione delle quote di ammortamento. È quanto emerge dalla lettura delle norme in materia di iperammortamento in combinazione con quanto previsto in tema di concordato preventivo.

L’iperammortamento: aspetti generali

Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste, il beneficio inerente l’iperammortamento (ex art. 1, commi 427-436, L. n. 199/2025) si concretizza in una maggiorazione fiscalmente rilevante delle quote di ammortamento nonché dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni oggetto di agevolazione.

Il periodo di riferimento per effettuare gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. In sede di dichiarazione dei redditi si procederà con la maggiorazione mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi (Irpef/Ires), con rilevanza esclusivamente extracontabile e senza effetti ai fini Irap.

Il Concordato Preventivo

Il concordato preventivo biennale (CPB) consiste in un accordo sul reddito d’impresa in ragione della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate tenendo conto di una serie di elementi (ex D. Lgs. 13/2024). Una volta concordato il reddito, le uniche variazioni in aumento e in diminuzione sono tassativamente indicate (ex art. 16), con particolare riferimento alle seguenti componenti reddituali:

  • plusvalenze e sopravvenienze attive;
  • minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
  • utili e perdite derivanti da partecipazioni in soggetti trasparenti;
  • dividendi;
  • la maggiorazione del costo del lavoro deducibile ai sensi del Dlgs 216/2023.

Iperammortamento e CPB: incompatibilità

Da un punto di vista analitico, non è assolutamente possibile ricondurre la maggiorazione delle quote di ammortamento in una delle fattispecie che consente di operare la relativa variazione in diminuzione sul reddito concordato.

Per ottenere tale risultato si rende necessaria una modifica normativa prevedendo espressamente tra le variazioni del reddito concordato anche le maggiorazioni spettanti per l’iper ammortamento, così come è stato previsto in un altro caso in materia di maggiorazione del costo del lavoro sopra indicato.

Per via della loro incompatibilità, i due istituti giuridici (iperammortamento per investimenti e concordato preventivo biennale) che si pongono, tra gli altri, obiettivi di premiare i contribuenti fiscalmente più affidabili e più innovativi sul piano degli investimenti, generano un corto circuito che penalizza proprio le imprese più virtuose.

In assenza di un correttivo, infatti, le imprese che hanno aderito al concordato preventivo biennale puntando a pianificare il carico si troveranno di fatto esclusi dalla possibilità di beneficiare di una delle novità più importanti previste per l’innovazione e la transizione energetica.

Si generano così le seguenti situazioni:

  • i soggetti che hanno già aderito al concordato preventivo per il biennio 2025 – 2026, in caso di investimenti rientranti nell’ambito dell’iper ammortamento, non potranno di fatto “spesare” la prima quota prevista per l’anno 2026 nel senso che il reddito effettivo verrà sostituito da quello concordato. Tale maggiorazione della quota di ammortamento che di fatto si perde, non potrà in un alcun modo essere recuperata. Una volta che il concordato esaurisce i suoi effetti e il soggetto non aderisce al concordato relativo al biennio successivo, il soggetto interessato potrà determinare il carico fiscale sul reddito effettivo che comprenderà le maggiori quote di ammortamento;
  • nella prossima dichiarazione dei redditi (Modello 2026), i soggetti interessati si troveranno di fronte al dilemma se aderire al concordato preventivo per il biennio 2026-2027; oppure verificare i benefici derivanti dall’iperammortamento, posto che entrambi gli istituti sono tra loro incompatibili.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


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