La provenienza dei beni ammissibili ai benefici fiscali dell’iperammortamento rappresenta un ostacolo di non poco conto per l’accesso alle agevolazioni legate agli investimenti. Il beneficio in commento ha sostituito i precedenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0 e consiste nell’opportunità di maggiorare fiscalmente le quote di ammortamento.
Requisiti dei beni oggetto di agevolazione: la provenienza
Tra le condizioni da tener presenti rispetto all’ambito oggettivo si annoverano i requisiti di “strumentalità”, “novità” e “provenienza” dei beni oggetto di agevolazione.
In relazione al requisito della provenienza, secondo la nuova disciplina i beni agevolabili devono essere:
- prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Da più parti è stato rilevato come il rispetto del requisito della provenienza dei beni potrebbe risultare particolarmente problematico:
- con riferimento ai beni immateriali, come ad esempio i software, in quanto per loro natura non hanno un luogo di produzione in senso fisico;
- con riferimento ai beni materiali, invece, la condizione del “Made in Ue” rappresenta una limitazione per molti altri Paesi extra Ue che producono beni rientranti nel perimetro oggettivo che vedrebbero i loro beni esclusi dalla possibilità di essere ammessi ai benefici dell’iper ammortamento.
È anche il caso di osservare che si tratta di una limitazione che non potrà essere risolta in sede di regolamentazione secondaria nel decreto attuativo atteso dagli operatori del settore. A parere di chi scrive, il decreto non potrà estendere neanche ai cosiddetti “Paesi del G7” la possibilità di essere inclusi tra quelli che potranno fornire beni rientranti nell’ambito dell’iperammortamento, dovendosi invece necessariamente procedere con un’apposita modifica della norma di legge che ha istituito il beneficio.
Il requisito della strumentalità
Gli altri requisiti non comportano particolari problematiche trattandosi di aspetti già oggetto di interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare Agenzia delle Entrate e MISE 30 marzo 2017 n. 4). Con riferimento alla strumentalità deve osservarsi come tali beni devono caratterizzarsi per essere di uso durevole e adatti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Considerato il riferimento alla strumentalità, sono quindi esclusi:
- i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. “beni merce”);
- i beni trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo.
Il requisito della novità
Il carattere della novità, invece, è stato oggetto dei chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate (ex circ. Agenzia delle Entrate 90/2001), secondo i quali il requisito della novità sussiste:
- nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore;
- nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto.
Tra i casi più diffusi trattati nei documenti di prassi a cura dell’Agenzia delle Entrate si annoverano:
- beni esposti in showroom: è agevolabile il bene che viene esposto in showroom ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l’esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore a soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità;
- beni complessi realizzati con il concorso dei beni usati: il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
- beni già utilizzati in comodato: l’acquisto di un bene precedentemente utilizzato in comodato gratuito dal medesimo soggetto, in presenza di determinati requisiti contrattuali, non viola il requisito della “novità” ai fini dell’agevolazione (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 63);
- beni già utilizzati mediante noleggio: l’acquisto di un bene agevolato precedentemente utilizzato, senza soluzione di continuità, mediante un contratto di noleggio non può fruire dell’agevolazione, non essendo soddisfatto il requisito delle novità (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21 maggio 2024 n. 109).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
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