Lo scadenzario fiscale di marzo 2026

Il mese di marzo rappresenta, come ogni anno, una delle fasi più dense per chi si occupa di fiscalità. Tra adempimenti periodici, comunicazioni annuali e versamenti collegati al 2025, è fondamentale programmare con precisione ogni passaggio.
Ecco una panoramica strutturata delle principali scadenze da segnare in agenda.

2 marzo 2026

Pagamento del bollo auto in scadenza

Il 2 marzo 2026 rappresenta il termine utile per il pagamento del bollo auto per tutti i veicoli per i quali la scadenza è caduta a gennaio 2026.
Il rinvio al 2 marzo deriva dal fatto che il 29 febbraio cade di domenica, con conseguente applicazione della proroga automatica al primo giorno lavorativo successivo.

Chi deve pagare

Sono tenuti al versamento:

  • proprietari di autovetture con scadenza naturale gennaio (N.B: il bollo va versato nel mese successivo la propria scadenza);
  • soggetti residenti in regioni che mantengono la periodicità ordinaria (la gestione del bollo è regionale, ma la quasi totalità adotta le stesse scadenze).

Modalità di versamento

Il pagamento può essere effettuato tramite:

  • portale PagoPA;
  • app IO;
  • tabaccherie, home banking, sportelli abilitati;
  • ACI e agenzie autorizzate.

Il mancato pagamento entro la scadenza comporta l’applicazione di sanzioni e interessi secondo il ravvedimento operoso regionale.

Invio LIPE del quarto trimestre 2025

Sempre il 2 marzo 2026 scade il termine per l’invio della Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relativa al 4° trimestre 2025.

Soggetti obbligati

Devono trasmettere la comunicazione:

  • titolari di partita IVA in regime ordinario o semplificato;
  • enti non commerciali per l’attività commerciale;
  • contribuenti che, pur non effettuando operazioni nel trimestre, devono comunque presentare la comunicazione se tenuti alla liquidazione.

Restano esclusi:

  • contribuenti in regime forfetario;
  • soggetti in regime dei minimi;
  • produttori agricoli esonerati.

Contenuto della comunicazione

La LIPE deve riportare:

  • importo dell’IVA a debito o a credito del trimestre;
  • acconti versati;
  • eventuali crediti riportati;
  • liquidazioni periodiche effettuate.

Sanzioni

L’omissione o l’invio tardivo comporta una sanzione da 500 a 2.000 euro, riducibile tramite ravvedimento operoso.

16 marzo 2026

Versamento IVA mensile – Febbraio 2026

I contribuenti con liquidazione mensile devono versare entro il 16 marzo l’IVA dovuta sulle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2026.

Modalità di versamento

Il pagamento va effettuato tramite modello F24 con il codice tributo:

  • 6002 – IVA mese di febbraio

Casi operativi

  • IVA a credito → nessun versamento dovuto.
  • Contribuenti trimestrali → nessun obbligo alla data del 16 marzo; il versamento avviene ad aprile, con la maggiorazione dell’1%.
  • Regime forfettario o di vantaggio → non sono previsti versamenti IVA periodici.

Resta confermato l’obbligo del modello F24 telematico per tutti i titolari di partita IVA.

Versamento delle ritenute operate a febbraio

I sostituti d’imposta devono versare entro il 16 marzo le ritenute effettuate nel mese precedente su compensi, retribuzioni e altri corrispettivi.

Ritenute e codici tributo

  • Lavoro dipendente e assimilati1001
  • Collaboratori e autonomi1040
  • Provvigioni1038
  • Locazioni brevi1919
  • Ritenute condominiali1019 / 1020

Modalità

Il versamento avviene tramite F24 telematico, con possibilità di compensazione dei crediti disponibili.

Certificazione Unica 2026 – Invio telematico e consegna

Il 16 marzo 2026 è il termine ordinario per:

Tipologie di CU da trasmettere entro il 16 marzo

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • redditi di lavoro autonomo non abituale
  • provvigioni
  • redditi diversi
  • locazioni brevi (corrispettivi certificati)

CU con scadenze diverse

  • 30 aprile 2026 → CU contenenti solo redditi di lavoro autonomo abituale o provvigioni continuative (agenti, mediatori, procacciatori).
  • 31 ottobre 2026 (slitta al 2 novembre) → CU relative a redditi esenti o non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata.

Sanzioni

  • 100 euro per ciascuna CU, fino a un massimo di 50.000 euro.
  • Nessuna sanzione se corrette o annullate entro 5 giorni dalla scadenza.

Contributi INPS – Gestione Separata e altre gestioni

Alla stessa data sono dovuti i contributi relativi ai compensi erogati nel mese di febbraio 2026.

Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)

Il committente versa tramite F24 entro il 16 del mese successivo, applicando le aliquote fissate dalla circolare INPS n. 8/2026:

  • 35,03% → collaboratori non assicurati altrove
  • 24% → collaboratori pensionati o con altra forma previdenziale

Professionisti senza cassa (Partita IVA)

Non effettuano versamenti il 16 marzo.

Il contributo si versa solo tramite saldo + acconti, applicando l’aliquota complessiva del 26,07%, così composta:

  • 25% IVS
  • 0,72% maternità / ANF / malattia
  • 0,35% ISCRO

Altri versamenti e adempimenti del 16 marzo

Imposta sostitutiva su premi di risultato

Il sostituto d’imposta versa l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate a febbraio, quando prevista.

Addizionali regionali e comunali

Sono dovute le addizionali trattenute sulle retribuzioni del mese precedente, nell’ambito degli adempimenti periodici di lavoro dipendente.

31 marzo 2026

Modello EAS: comunicazione delle variazioni intervenute nel 2025

Gli enti associativi che nel corso del 2025 hanno registrato variazioni rilevanti ai fini fiscali sono tenuti, entro il 31 marzo 2026, a trasmettere telematicamente il Modello EAS.

Chi deve inviare il Modello EAS

L’obbligo riguarda tutti gli enti associativi che beneficiano delle agevolazioni previste dall’art. 148 TUIR e dall’art. 4 del DPR 633/1972, qualora siano intervenute modifiche relative a:

  • struttura organizzativa;
  • dati relativi agli associati;
  • attività svolte;
  • modalità di finanziamento dell’ente.

Quando non è necessario ripresentare il modello

La comunicazione non va ripetuta se le variazioni hanno riguardato esclusivamente dati non rilevanti ai fini fiscali (es. modifica del numero degli associati), salvo quei casi espressamente previsti dalle istruzioni ministeriali.

Come procedere

La trasmissione avviene tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
È consigliabile verificare preventivamente:

  • i dati già trasmessi in sede di prima presentazione;
  • la natura delle modifiche intervenute.

 

 

Redazione Fisco 7