Fine corsa per gli enti che si qualificano come Onlus (Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale) non ancora passati al nuovo Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). Il par. 5 dell’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 rubricata “Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore” affronta le modalità operative legate alla fase transitoria finale.
Iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026
Viene fissata al 31 marzo 2026 il termine finale per gli enti ancora iscritti all’Anagrafe delle ONLUS per acquisire la qualifica di ETS. Tali enti devono presentare all’ufficio del RUNTS territorialmente competente apposita domanda di iscrizione:
- indicando la sezione nella quale intendono essere iscritte (APS, ODV, reti associative altri enti);
- allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto conforme alle disposizioni del Codice del terzo settore (ex D.lgs. 117/2017);
- allegando gli ultimi due bilanci approvati.
Le implicazioni della presentazione della richiesta di iscrizione al RUNTS entro il termine indicato e il successivo perfezionamento sono di notevole importanza, in quanto viene garantita continuità con il regime precedente inerente alle ONLUS, con particolare riguardo:
- all’efficacia retroattiva della qualifica ETS dall’inizio del periodo d’imposta (dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio solare);
- alla continuità nel godimento dei benefici fiscali;
- alla mancata realizzazione dell’ipotesi di scioglimento dell’ente (con l’obbligo di devolvere il patrimonio sociale.
In caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, l’istanza di iscrizione va presentata sempre entro il 31 marzo. L’ente continuerà a godere dei benefici fiscali previsti fino al termine dell’esercizio e in caso di accoglimento della domanda si applicherà il nuovo regime a partire dall’inizio del nuovo esercizio. Per esempio: una ONLUS con periodo d’imposta dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 può continuare a godere delle agevolazioni fiscali fino al 30 giugno 2026 e dal 1° luglio 2026 applicherà il nuovo regime fiscale ETS.
Gli effetti della mancata iscrizione al RUNTS. La devoluzione del patrimonio
La mancata presentazione della domanda entro il 31 marzo 2026 oppure il mancato accoglimento dell’istanza comporta la perdita dello status agevolato e l’attivazione delle clausole di devoluzione patrimoniale, concretizzandosi uno dei seguenti scenari:
- Scioglimento dell’ente con devoluzione obbligatoria del patrimonio. Lo scioglimento dell’ente ex Onlus comporta l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe:
- la procedura richiede il parere preventivo vincolante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- i destinatari del patrimonio possono essere solo altri ETS iscritti al RUNTS;
- la norma applicata è l’art. 10, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 460 del 1997;
- la ratio è quella impedire all’ente che cessa per qualsiasi ragione di esistere come ONLUS la distribuzione del patrimonio costituito anche in forza di un regime fiscale privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate dalle norme sulle Onlus (ex D. Lgs. n. 460/1997).
- Continuità dell’ente già Onlus a operare senza qualifica di ETS. L’ente già Onlus che non si iscrive al RUNTS ma decide di continuare a operare come ente ordinario (es. associazione non riconosciuta o ente commerciale), sarà obbligata a devolvere il patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato durante i periodi d’imposta in cui l’ente è stato iscritto all’Anagrafe delle ONLUS. Va da sé che si renderà necessaria una rigorosa evidenza contabile per separare gli incrementi patrimoniali vincolati da quelli liberi.
Gli effetti ai fini IVA
Gli effetti retroattivi dell’iscrizione al RUNTS comportano che tali enti possano applicare sin dal 1° gennaio 2026 e nelle more della presentazione dell’istanza il regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni tipiche svolte da tali enti. Si tratta delle prestazioni rese ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 15), 19), 20) e 27‑ter) del DPR n. 633 del 1972, nei limiti della qualifica giuridica prevista dalle disposizioni richiamate (si tratta di prestazioni per trasporto malati, prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche, prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere e prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


































