La partita IVA, anche se viene cessata mortis causa, è per sempre e dura anche oltre la vita terrena, così come godono di ultrattività gli obblighi ad essa connessi. È quanto si evince dalla risposta offerta dai funzionari del fisco in occasione dell’ultima edizione di Telefisco 2026 per quanto concerne i compensi da lavoro autonomo e relativi adempimenti in capo agli eredi del de cuius.
La legge IVA
La questione normativa si colloca nell’ambito delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (ex art. 6, DPR 633/1972). L’imposta relativa alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate e l’imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nell’articolo 21, D.P.R. 633/1972.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate: Circolare n. 11/E/2007
Per via della normativa accennata in materia di IVA, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E, par. 7.1, ha avuto modo di ribadire che la cessazione dell’attività professionale non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Ne deriva, dunque, che l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, in particolare di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale.
La risoluzione n. 232/E/2009
Con la successiva risoluzione del 20 agosto 2009, n. 232/E a cura dell’Agenzia delle Entrate è stato precisato che «la cessazione dell’attività per il professionista non coincide […] con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all’articolo 2956, comma 1, n. 2 del Codice civile) l’attività professionale non può ritenersi cessata.»
Le risposte agli interpelli
Per i tecnici del fisco intervenuti in occasione della risposta n. 785 del 19 novembre 2021, se il de cuius non ha fatturato prestazioni già eseguite, l’obbligo si trasferisce in capo agli eredi che devono emettere fattura non in nome proprio, ma in nome del de cuius. Se la partita IVA è stata nel frattempo cessata, gli eredi devono chiederne la riapertura per l’esecuzione degli adempimenti.
Nella risposta n. 41 del 21 febbraio 2022, le Entrate hanno ammesso la riapertura della partita IVA al fine di esercitare la rivalsa dell’imposta che è stata versata a seguito di accertamento.
Nell’ultima risposta all’interpello n. 118/E/2025, invece, L’Agenzia delle Entrate ha esaminato le implicazioni fiscali riguardanti l’IVA sui compensi professionali ricevuti dagli eredi di un professionista deceduto. La questione riguarda un erede di un professionista scomparso nel 2011, il quale nel dicembre 2024 ha percepito un compenso professionale (al netto dell’IVA) spettante al defunto per prestazioni eseguite a favore di una società successivamente fallita. Durante la vita del professionista, la sua partita IVA era stata già chiusa. Il curatore fallimentare, inizialmente intenzionato a procedere con l’emissione di un’autofattura e il pagamento dell’IVA dovuta, ha poi richiesto all’erede di aprire una posizione fiscale e emettere una fattura a proprio nome, al fine di includere anche l’IVA trattenuta nel pagamento.
In sintesi: per gli adempimenti gli eredi subentrano al de cuius
La risposta offerta durante la Videoconferenza ribadisce quanto già contenuto nel documento di prassi richiamando l’art. 35-bis, D.P.R. 633/1972 dove si prevede che gli obblighi Iva per le operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, con le seguenti precisazioni:
- se il defunto non ha fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi, che devono emettere la fattura in nome del defunto;
- se la partita Iva è stata chiusa anticipatamente, l’erede deve riaprirla per emettere la fattura e adempiere agli obblighi fiscali;
- nel caso l’erede non adempia, il committente (in questo caso il curatore fallimentare) dovrà comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle entrate tramite il codice TD29, senza più dover emettere autofattura o versare l’Iva, come previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 6, comma 8, D. Lgs. 471/1997 (in vigore dal 1° aprile 2025). In tal caso, l’Agenzia delle entrate può agire nei confronti dell’erede per recuperare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN































