Plusvalenze patrimoniali: dal 2026 tassazione nell’anno di realizzo

La legge di Bilancio 2026 ha riformato la tassazione sulle plusvalenze patrimoniali realizzate sui singoli beni sopprimendo la possibilità di rateizzarle in cinque esercizi. È una novità che decorre dal 2026 mentre restano ferme le regole riguardanti le plusvalenze conseguite in relazione ai beni costituenti aziende nonché ai diritti di utilizzo delle prestazioni degli sportivi.

Fonte normativa

La novità è sancita all’art. 1 comma 42 della L. 199/2025 che riscrive completamente la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 86 comma 4 del TUIR eliminando, per la generalità dei beni interessati, la facoltà di accedere al beneficio a fronte di un periodo di possesso minimo.

Fino al 31 dicembre 2025, le plusvalenze patrimoniali potevano essere oggetto:

  • di tassazione integrale nell’anno di conseguimento, vale a dire nell’anno di realizzazione,
  • ovvero oggetto di rateizzazione in un massimo di 5 periodi d’imposta compreso quello del realizzo, a condizione che il bene fosse stato in possesso per un periodo non inferiore a tre anni.

Ambito soggettivo

Il frazionamento, che era un’eventualità disponibile per opzione, delle plusvalenze si applicava nell’ambito del regime dei redditi d’impresa ed era rivolto ai soggetti IRES nonché anche ai soggetti IRPEF, a prescindere dal regime contabile.

In termini operativi

  • per i soggetti in contabilità ordinaria, la volontà di frazionare la plusvalenza doveva essere manifestata nella dichiarazione dei redditi (quadro RF) relativa al periodo d’imposta oggetto realizzo della plusvalenza. In particolare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di conseguimento della plusvalenza occorreva effettuare una variazione in diminuzione per la totalità dell’importo del componente positivo e, contestualmente, effettuare una variazione in aumento per l’importo della prima rata di frazionamento;
  • per i soggetti in contabilità semplificata, la facoltà si evince direttamente dal quadro RG dei modelli REDDITI.

Ambito oggettivo

Le plusvalenze di cui all’art. 86 del Tuir possono essere:

  • realizzate mediante cessione a titolo oneroso, vale a dire quale differenza positiva tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato);
  • realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni, vale a dire quale differenza positiva tra l’indennizzo e il costo non ammortizzato;
  • realizzate a seguito di assegnazione dei beni ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, vale a dire quale differenza positiva tra il valore normale e il costo non ammortizzato del bene.

 Non è, invece, oggetto di modifiche la tassazione delle plusvalenze derivanti

  • dalle cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono continuare a essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi di imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
  • dalla cessione dei diritti di utilizzo delle prestazioni dell’atleta da parte delle società sportive professionistiche.

Acconti 2026

Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. In termini pratici, ne deriverebbe l’obbligo di rideterminare l’imposta del 2025 considerando le plusvalenze realizzate (diverse da quelle relative ad aziende e diritti di utilizzazione delle prestazioni sportive) come integralmente imponibili ai soli fini del calcolo dell’acconto 2026 con il metodo storico.

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN


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