Prima rata rottamazione quinques: ritardi, tolleranza e conseguenze

Il mancato pagamento della prima rata della rottamazione quinquies è una delle risposte più interessanti pervenute in occasione della Videoconferenza 2026 da parte dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti posti dagli esperti. Nella risposta si legge che, in caso di pagamento frazionato, il mancato versamento della prima rata non determina la decadenza dalla definizione, purché il contribuente provveda entro la scadenza successiva.

Inefficacia per mancato pagamento

Riprendendo testualmente il testo normativo (ex art. 1, comma 95, della legge 199/2025), la rottamazione quinquies non produce effetti in caso di mancato o di insufficiente versamento:

  1. dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
  2. di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  3. dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

Altro aspetto, non di poco conto, è che nella rottamazione quinquies non è prevista alcuna tolleranza per i ritardi nel pagamento, con l’effetto che, in linea di principio, anche un solo giorno di ritardo comporterà il maturare dell’omissione del pagamento, al contrario di quanto accadeva nella precedente edizione dove si prevedeva una tolleranza di cinque giorni di ritardo nel pagamento di ciascuna delle rate previste.

Analisi e conseguenze per i debitori

Dall’esame della norma non emerge esplicitamente la conseguenza per il mancato versamento della prima rata in caso di rateazione da parte del contribuente. È in questo ambito che si colloca la risposta dei tecnici del fisco quando precisano che il mancato versamento della prima rata non comporta la decadenza dai benefici, purché il versamento venga effettuato entro il termine della rata successiva (perché è il mancato versamento di due rate del piano di rateazione a provocarne la decadenza).

Puntando sempre l’attenzione sulla prima rata in scadenza il 31 luglio, in caso di mancato pagamento, il piano di rateazione resta in piedi a condizione che il contribuente provveda a pagare il dovuto entro la fine di settembre 2026, coincidente con la scadenza della seconda rata, nella logica della tolleranza normativamente prevista del ritardo di una singola rata.

Secondo il metodo della sostituzione, altro aspetto da considerare è rappresentato dal fatto che ogni rata successiva a quella non pagata viene imputata a quella precedentemente non corrisposta: vale a dire, se in un piano di 10 rate, il debitore dovesse saltare la quinta rata, la rata pagata successivamente verrà imputata a quella non versata, in modo tale che l’ultima rata dovrà necessariamente essere versata (nei termini stabiliti dall’ultima rata) per non incorrere nell’apposita causa di decadenza. Quindi, nel caso in specie, nel termine dell’ultima rata dovranno essere versate due rate (penultima e ultima) senza alcuna tolleranza per il ritardo.

Decadenza dai benefici: conseguenze

In presenza di più carichi rottamabili, è possibile presentare più istanze di adesione, in modo da frazionare il rischio derivante da future condizioni di scarsa liquidità. In questo modo ogni istanza gode di autonomia e per ogni istanza dovrà verificarsi la causa di decadenza del mancato pagamento di due rate.

La conseguenza diretta della decadenza dai benefici della definizione agevolata è la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione che prosegue a cura dell’Agente della Riscossione, e acquisizione dei versamenti effettuati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.

Rapporto tra rottamazione quinques e rateazione

Stando alle risposte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’inefficacia oppure la decadenza della definizione agevolata per una delle cause sopra indicate comporta che i carichi ricompresi nel suddetto piano decaduto non sono più̀ rateizzabili (ex art. 19 del DPR n. 602/1973). Si tratta di un’interpretazione che desta perplessità, in quanto nulla è indicato in tal senso nel corpo normativo che disciplina la rottamazione quinques.

Al riguardo sarebbe opportuno distinguere:

  • i carichi in corso di rateazione che entrano nella rottamazione quinques: è previsto espressamente che la decadenza dalla definizione agevolata trascina anche la revoca della possibilità di beneficiare della rateazione;
  • dagli altri carichi non oggetto di rateazione ma rientranti nella rottamazione quinques; in questo caso, la decadenza dai benefici della rottamazione non dovrebbe comportare la perdita della possibilità di richiedere una rateazione.

Su quest’ultimo punto si auspica un cambio di rotta da parte dell’ADE-R.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN