Quale aliquota IVA per le prestazioni di servizi su opere d’arte

L’Agenzia delle entrate si è trovata ad affrontare questo quesito: quale aliquota IVA per la prestazione di servizi svolta da una fonderia che esegue una lavorazione su opere d’arte di un’artista?
L’aliquota IVA da applicare alle lavorazioni che una fonderia esegue su commissione su un’idea o un’opera d’arte commissionata da un’artista è quella ordinaria al 22% perché l’operazione è considerata un servizio di lavorazione su commissione e pertanto non può essere applicata l’aliquota ridotta 5% come prevede il DL Omnibus.
Con la risposta n. 4 del 14 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate inquadra l’attività della fonderia artistica come una prestazione di servizi soggetta ad aliquota IVA ordinaria al 22%. La successiva vendita delle opere d’arte effettuata dal committente, invece, può beneficiare dell’aliquota ridotta del 5%, purché ricorrano i  presupposti oggettivi e quelli legati ai profili doganali.

La vicenda affrontata nella risposta 4/2026 nasce dall’interpello presentato da una società che opera nella fusione di metalli preziosi destinati a finalità artistiche, svolta su incarico. L’impresa produce manufatti in bronzo e alluminio partendo da modelli 3D, prototipi materiali oppure schemi produttivi consegnati direttamente dai committenti (artisti o soggetti che agiscono come intermediari sul mercato).
L’interpretazione proposta dall’istante mira a considerare tali operazioni come vendite di opere d’arte, sostenendo l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% introdotta dal D.L. Omnibus (articolo 9 DL 30 giugno 2025, n. 95), che ha modificato il D.P.R. 633/72 inserendo nella Tabella A, Parte II-bis, il numero 1-novies.
L’Agenzia delle Entrate ha negato questa lettura, concentrandosi sulla funzione economica concreta del rapporto tra le parti. In particolare, ha osservato che quando il committente apporta l’elemento creativo iniziale (inteso come idea, progetto o modello), la fonderia svolge essenzialmente una lavorazione su beni o idee riconducibili ad altri.
In questo contesto, l’impegno principale assunto dalla società non consiste nel trasferire la proprietà di un bene proprio già esistente, bensì nell’eseguire una prestazione di servizi complessa di natura esecutiva, finalizzata alla realizzazione materiale dell’opera.

La decisione dell’Agenzia delle Entrate si basa sull’idea che prevalga la componente del “fare” rispetto a quella del “dare”. La fonderia, infatti, non propone sul mercato un’opera ideata autonomamente per essere venduta, ma mette a disposizione competenze, lavoro e materiali per trasformare in oggetto un’idea già definita e visionata dal committente.
Secondo l’Agenzia delle Entrate non si realizza quindi una cessione di oggetto d’arte da parte della fonderia ai sensi della tabella A, poiché l’operazione realizzata è, sotto il profilo tecnico, una produzione su ordinazione. Ne deriva che il corrispettivo deve essere assoggettato a IVA ordinaria al 22%, trattandosi di un servizio che non rientra tra i casi agevolati previsti dal Decreto Legge Omnibus.
Questa impostazione evita che il vantaggio fiscale venga allargato impropriamente a prestazioni manifatturiere che, pur essendo strumentali all’arte, non comportano il trasferimento della proprietà intellettuale o della creazione originaria.

La scelta di escludere l’aliquota ridotta per le lavorazioni di fonderia non impedisce, però, che l’agevolazione si applichi in un momento successivo. L’IVA pagata dall’artista sulla fattura della fonderia rappresenta infatti un’operazione preliminare che non altera la qualificazione dell’opera finita.
Il vero beneficio si concretizza quando l’opera, completa e corredata dalle attestazioni necessarie, viene ceduta dal committente al cliente finale. In tale passaggio, la vendita rispetta i presupposti della cessione di un oggetto d’arte e consente l’applicazione dell’aliquota al 5%.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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