Dal 16 marzo 2026 si applica il nuovo Regolamento attuativo sul rating di legalità: per chi assiste le imprese, non è un aggiornamento “di cornice”: cambia la gestione operativa (domande, rinnovi, comunicazioni) e si alza l’asticella dei controlli e delle conseguenze in caso di omissioni.
Il rating nasce come indicatore premiale di elevati standard di legalità e trasparenza, con effetti che impattano su scelte finanziarie e reputazionali. Nel concreto, la Banca d’Italia ha rilevato che, tra le imprese con rating che hanno presentato domanda di finanziamento o revisione condizioni, una quota rilevante ha ottenuto benefici (soprattutto migliori condizioni economiche e riduzione dei tempi di istruttoria).
Qui il ruolo del commercialista (e dei consulenti che presidiano compliance e assetti) è decisivo: i benefici non sono “automatici” se l’impresa non li attiva correttamente nelle interlocuzioni attraverso documentazione, istanze complete, coerenza delle dichiarazioni.
Cosa cambia dal 16 marzo 2026
Le principali novità introdotte dal nuovo regolamento riguardano, in sintesi:
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Durata estesa a 3 anni per il rating attribuito o rinnovato con il nuovo Regolamento.
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Punteggio aggiuntivo per l’impresa che, al rinnovo, dimostri continuità di ottenimento per almeno tre volte.
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Attestato anche in inglese, per una spendibilità più ampia sui mercati esteri.
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Presidi di legalità rafforzati (motivi penali/prefettizi/giudiziari più presidiati) e inasprimento degli effetti della violazione degli obblighi informativi.
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Dal 16 marzo si usano nuovi formulari e modelli sulla piattaforma WebRating.
Vantaggi per l’impresa: perché il rating di legalità va “messo a terra”
Sul piano pratico, il rating di legalità può tradursi in:
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dialogo bancario più efficace, con possibili miglioramenti di condizioni e tempi istruttori (se l’impresa presenta correttamente l’istanza e la documentazione è completa);
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posizionamento reputazionale misurabile (l’AGCM pubblica e aggiorna l’elenco con punteggio e scadenza);
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continuità premiata: la gestione nel tempo diventa un asset, non una pratica “una tantum”.
Rating di legalità e antiriciclaggio: un collegamento da presidiare
In un contesto in cui gli obblighi antiriciclaggio richiedono una valutazione sempre più attenta del profilo di rischio, il rating di legalità può rappresentare un elemento informativo aggiuntivo nella lettura complessiva dell’impresa.
Le regole 2026 per l’ottenimento del rating di legalità, con requisiti più strutturati e un impianto aggiornato, lo rendono uno strumento utile anche in ottica di compliance e trasparenza, fermo restando che non sostituisce gli adempimenti antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007. Per lo studio professionale, conoscerne l’evoluzione significa affiancare l’impresa con maggiore consapevolezza nella gestione dei presidi organizzativi e documentali.
Come essere proattivi: una checklist per lo studio professionale
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Verifica requisiti di accesso: sede operativa in Italia, fatturato minimo 2 milioni, iscrizione da almeno 2 anni;
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Mappatura dei soggetti rilevanti (assetti e procure): il perimetro incide sulle verifiche e sui motivi ostativi;
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Presidio degli obblighi informativi: eventi che incidono sui requisiti vanno comunicati entro 30 giorni; le omissioni possono portare a diniego, revoca o altre misure, con tempi di “rientro” non immediati;
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Gestione della pratica su WebRating (PEC e firma digitale del legale rappresentante) e controllo della completezza documentale;
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Pianificazione rinnovi e continuità, perché le regole 2026 rendono la “storia” del rating parte del valore.
Per approfondire, si consiglia la consultazione completa del nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (delibera AGCM, 27 gennaio 2026, n. 31812) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 33 del 10 febbraio 2026).
Viviana Surian – Centro Studi CGN

































