Saldo imposta sostitutiva TFR 2026: versamento entro il 16 febbraio

Il 16 febbraio 2026 scade il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata nel corso del 2025.

L’adempimento interessa i sostituti d’imposta che, dopo il pagamento dell’acconto di dicembre, devono determinare l’imposta effettivamente dovuta sulla base del coefficiente definitivo di rivalutazione e versare la differenza tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1713 e indicando come anno di riferimento il 2025.

Chi deve versare e cosa si versa

Il versamento è effettuato dai sostituti d’imposta (artt. 23 e 29 DPR 600/1973) ed è pari al saldo dell’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione definitiva 2025, al netto dell’acconto già pagato a dicembre.

L’imposta sostitutiva si applica ai redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi TFR (disciplina fiscale nel D.Lgs. 47/2000) e l’aliquota è oggi 17% per effetto della Legge 190/2014 (commi 623 e 625).

Saldo del 16 febbraio 2026: come si calcola

Operativamente, il calcolo del saldo (quindi della differenza tra imposta dovuta e acconto) segue questi passaggi:

  1. Base di rivalutazione
    Per i dipendenti in forza al 31/12/2025: fondo TFR maturato al 31/12/2024 al netto di eventuali anticipazioni erogate nel 2025.
  2. Rivalutazione effettiva 2025
    Si applica il coefficiente definitivo di dicembre 2025 (2,311148%). Per i rapporti cessati nel 2025, si usa il coefficiente del mese di cessazione.
  3. Imposta complessiva
    Si applica l’aliquota 17% alla somma delle rivalutazioni maturate nel 2025.
  4. Sottrazione dell’acconto
    Dall’imposta totale si sottrae quanto versato il 16/12/2025 con codice tributo 1712.
  5. Versamento del saldo
    L’importo residuo si versa con codice tributo 1713, indicando come anno di riferimento “2025”.

Codici tributo e anno di riferimento

  • 1712 – Acconto imposta sostitutiva rivalutazione TFR (scadenza 16/12/2025, anno rif. 2025)
  • 1713Saldo imposta sostitutiva TFR (scadenza 16/02/2026, anno rif. 2025)

Se l’acconto è maggiore dell’imposta: credito e compensazione

Se l’acconto 1712 risulta eccedente rispetto all’imposta dovuta, matura un credito utilizzabile in compensazione nel modello F24:

  • 1627: compensazione con ritenute maturate nel 2025;
  • 6781: compensazione con ritenute maturate nel 2026.

 

 

 

Redazione Fisco 7