Il 16 febbraio 2026 scade il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata nel corso del 2025.
L’adempimento interessa i sostituti d’imposta che, dopo il pagamento dell’acconto di dicembre, devono determinare l’imposta effettivamente dovuta sulla base del coefficiente definitivo di rivalutazione e versare la differenza tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1713 e indicando come anno di riferimento il 2025.
Chi deve versare e cosa si versa
Il versamento è effettuato dai sostituti d’imposta (artt. 23 e 29 DPR 600/1973) ed è pari al saldo dell’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione definitiva 2025, al netto dell’acconto già pagato a dicembre.
L’imposta sostitutiva si applica ai redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi TFR (disciplina fiscale nel D.Lgs. 47/2000) e l’aliquota è oggi 17% per effetto della Legge 190/2014 (commi 623 e 625).
Saldo del 16 febbraio 2026: come si calcola
Operativamente, il calcolo del saldo (quindi della differenza tra imposta dovuta e acconto) segue questi passaggi:
- Base di rivalutazione
Per i dipendenti in forza al 31/12/2025: fondo TFR maturato al 31/12/2024 al netto di eventuali anticipazioni erogate nel 2025. - Rivalutazione effettiva 2025
Si applica il coefficiente definitivo di dicembre 2025 (2,311148%). Per i rapporti cessati nel 2025, si usa il coefficiente del mese di cessazione. - Imposta complessiva
Si applica l’aliquota 17% alla somma delle rivalutazioni maturate nel 2025. - Sottrazione dell’acconto
Dall’imposta totale si sottrae quanto versato il 16/12/2025 con codice tributo 1712. - Versamento del saldo
L’importo residuo si versa con codice tributo 1713, indicando come anno di riferimento “2025”.
Codici tributo e anno di riferimento
- 1712 – Acconto imposta sostitutiva rivalutazione TFR (scadenza 16/12/2025, anno rif. 2025)
- 1713 – Saldo imposta sostitutiva TFR (scadenza 16/02/2026, anno rif. 2025)
Se l’acconto è maggiore dell’imposta: credito e compensazione
Se l’acconto 1712 risulta eccedente rispetto all’imposta dovuta, matura un credito utilizzabile in compensazione nel modello F24:
- 1627: compensazione con ritenute maturate nel 2025;
- 6781: compensazione con ritenute maturate nel 2026.
Redazione Fisco 7
































