Vendita oro da investimento da comunicare all’Anagrafe tributaria

Una società che vende oro da investimento originate da pegno, deve inviare le comunicazioni all’Anagrafe tributaria pur non essendo iscritta come operatore professionale? Tali vendite sono “solo” un effetto accessorio della garanzia oppure assumono rilevanza come operazioni riconducibili a servizi finanziari continuativi?
La società che concede credito su pegno deve comunicare all’Anagrafe tributaria le operazioni di vendita dell’oro da investimento, poiché sono effettuate in via professionale nell’ambito dell’attività svolta come intermediario finanziario abilitato e possono annoverarsi tra i servizi offerti continuativamente al cliente.
Il chiarimento arriva con la risposta n. 28 del 10 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che colloca la vendita dell’oro da investimento effettuata da un intermediario che concede credito su pegno dentro l’alveo delle operazioni da trasmettere a Anagrafe tributaria, perché realizzata professionalmente e nell’ambito di servizi continuativi resi alla clientela.
La richiesta di chiarimenti proviene da una contribuente iscritta all’Albo degli intermediari finanziari e autorizzata a svolgere esclusivamente attività di credito su pegno. La società non risulta invece iscritta al registro degli operatori professionali in oro tenuto dall’OAM, ma è correttamente registrata presso l’Anagrafe tributaria come soggetto ex articolo 106 del Testo Unico Bancario.
In concreto, l’attività è quella tipica del pegno: la società concede prestiti a persone fisiche a fronte della consegna di un bene che viene trattenuto come garanzia. Al cliente viene rilasciata una polizza di pegno, contenente gli elementi essenziali dell’operazione (dati del finanziamento, descrizione del bene, scadenze, condizioni economiche).
Se il cliente rimborsa capitale, interessi e spese, riottiene il bene. Se invece non adempie, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la società può procedere alla vendita all’asta del bene, incassare quanto necessario a copertura del credito e rendere disponibile al cliente l’eventuale eccedenza.
Tra i beni accettati, la società riceve anche oro da investimento, come definito dalla Legge n. 7/2000. In questa ipotesi, l’operatore valuta il bene, eroga il prestito e, se il cliente non riscatta, vende l’oro all’incanto per recuperare il finanziamento.

Per rispondere al quesito, l’Agenzia ripercorre innanzitutto la disciplina dell’oro contenuta nella Legge n. 7/2000. La norma distingue l’oro da investimento dal materiale d’oro destinato a impieghi industriali e, per determinate operazioni di importo rilevante, prevede obblighi di comunicazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF) istituita presso Banca d’Italia.
La stessa legge identifica, poi, gli operatori professionali in oro come i soggetti che esercitano professionalmente il commercio di oro e ne disciplina l’iscrizione in un registro dedicato (presso l’OAM). Inoltre, viene richiamato il principio per cui lo svolgimento professionale di attività finanziarie sull’oro è riservato a banche e intermediari abilitati.
Questo passaggio è importante perché chiarisce un punto spesso frainteso: gli obblighi “antiriciclaggio/informativi” connessi all’oro (ad esempio verso UIF) non esauriscono tutte le comunicazioni dovute, né determinano automaticamente l’esonero da altri adempimenti.
In parallelo, l’Agenzia richiama la disciplina dell’articolo 7 del DPR n. 605/1973: banche e intermediari finanziari sono tenuti a rilevare e comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai rapporti e alle operazioni effettuate con la clientela. Le comunicazioni periodiche includono anche gli importi delle operazioni, secondo quanto previsto dal D.L. n. 201/2011 e dalle relative regole attuative.
Nella risposta fornita viene richiamata la “Nota di chiarimenti per operatori professionali in oro” dell’8 agosto 2013, nella quale l’Agenzia ha precisato che l’obbligo di comunicazione non è limitato ai soli operatori professionali formalmente iscritti nel registro OAM. L’obbligo può estendersi anche a chi, pur non essendo iscritto, svolge in via professionale attività di commercio o gestione di oro riconducibili alle categorie individuate dalla Legge n. 7/2000.
In questa logica, rientrano anche gli intermediari finanziari quando il trattamento dell’oro è parte dei servizi offerti in modo continuativo ai clienti. La conclusione è che le vendite di oro da investimento del pegno sono da comunicare all’Anagrafe tributaria.

 

 

 

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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