Assunzioni agevolate donne svantaggiate: proroga per il 2026

In sede di conversione in Legge del Decreto Milleproroghe è stata prorogata sino al 31 dicembre 2026 la possibilità per i datori di lavoro di usufruire dell’agevolazione per l’assunzione di donne “svantaggiate”.
L’agevolazione oggetto di proroga è quella introdotta dal cd. Decreto Coesione, applicabile in precedenza sino al 31 dicembre 2025.
Nel dettaglio, l’esonero è stato introdotto al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica.

Ai datori di lavoro privati che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 assumono le lavoratrici “svantaggiate” è riconosciuto:

  • per un periodo massimo di 24 mesi;
  • l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail;
  • nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

L’agevolazione spetta per le sole assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2026, di donne di qualsiasi età, che, alternativamente, alla data dell’assunzione:

  • siano molto svantaggiate in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. È necessario considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in tale periodo la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR), la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione;
  • risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che siano residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
  • siano svantaggiate in quanto svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro.

Il Decreto Milleproroghe, a differenza di quanto previso con il bonus giovani ha semplicemente prorogato la scadenza del termine per l’applicazione dell’agevolazione
Restano, pertanto, valide le altre condizioni già previste dal Decreto Coesione e i chiarimenti forniti dalla Circolare Inps n. 91/2025, per quanto compatibili.
Si ricorda, pertanto, che per godere dell’esonero, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’esonero non si applica:

  • in relazione alle assunzioni a tempo determinato;
  • per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
  • ai rapporti di lavoro domestico;
  • ai rapporti di apprendistato.

Con riferimento alla durata dell’esonero, si fa presente che la stessa è differenziata a seconda della tipologia di lavoratrice assunta.

L’agevolazione spetta per 24 mesi dalla data di assunzione:

  • per l’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • per l’assunzione di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.

Invece, l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, dà diritto all’applicazione dell’esonero per un periodo massimo di 12 mesi.
Ai fini della corretta applicazione dell’agevolazione per il 2026 si attendono i chiarimenti Inps.

 

 

 

Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato