Collaborazione rete-contratto e regime forfetario: cosa chiarisce l’interpello 24/2026

L’interpello n. 24/2026 fornisce dei chiarimenti in merito alla possibilità che la partecipazione alla rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma rete-contratto possa determinare causa ostativa al regime forfetario.

Il caso

Il quesito n. 24/2026 posto all’Agenzia delle Entrate si sviluppa nel contesto in cui il medico richiedente precisa che tale forma di contratto consentirebbe l’utilizzo delle prestazioni lavorative di uno o più dipendenti in base a regole prestabilite.

Grazie a tale rete-contratto un primo medico, che risulta essere responsabile della gestione del rapporto di lavoro, addebita pro-quota agli altri partecipanti della rete le somme in funzione del lavoratore dipendente che sono ad essi direttamente imputabili. In tale contesto il primo medico non percepisce alcuna ulteriore remunerazione.

L’agenzia delle Entrate sottolinea le cause ostative al regime forfettario in base all’art. 1 comma 57 della legge n. 190/2014. Nello specifico si sofferma su quella delineata alla lettera d) secondo la quale non possono accedere a tale regime “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.

Di contro per quanto attiene ai contratti di rete invece in base alla circolare 4/2011 “l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso”. La circolare 20/2013 ha poi chiarito che la titolarità dei beni nella rete-contratto è riferibile come quota parte alle singole imprese partecipanti e la titolarità delle singole situazioni giuridiche rimane individuale.

In sintesi, secondo quanto sopra riportato le reti-contratto tra professionisti non svolgono attività economiche proprie in quanto le operazioni restano direttamente imputate ai singoli professionisti che le compongono. Per tale ragione le reti non configurati come frazionamento dell’attività e nemmeno un’attività riconducibile ad una società commerciale.

Per tale ragione il medico in regime forfetario potrà aderire ad una rete-contratto senza violare la causa ostativa prevista dall’art. 1, lettera d) comma 57 della legge n. 190/2014 a patto che vengano rispettati tutti gli altri requisiti di accesso al regime.

La risposta n.24/2026 precisa che nel caso in cui l’attività svolta tramite la rete-contratto risulti definibile all’esercizio di una società di fatto, ovvero che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile, di conseguenza, a quella svolta dall’esercente dell’attività d’impresa, si violerebbe la causa ostativa in quanto tale tipologia di società è paragonata alle S.n.c.

 

 

 

Zoe Chiminelli – Centro Studi CGN