Collegamento RT – POS: la guida e le risposte delle entrate

Dal 1° gennaio 2026, i soggetti IVA obbligati alla certificazione dei corrispettivi dovranno ottemperare a un duplice obbligo:

  • di “memorizzazione puntuale” che è già operativo e si concretizza nell’indicazione nel documento commerciale delle modalità di pagamento utilizzata (contanti, carta, app) e il relativo importo al momento stesso dell’operazione;
  • di collegamento dei registratori telematici (RT) ai sistemi di pagamento elettronico POS, ancora in attesa delle ultime indicazioni tecniche che arriveranno nei primi giorni di marzo, dopodiché scattano i 45 giorni per mettersi in regola.

La fonte normativa è la legge di bilancio per il 2025 (ex art. 1, commi 74 e 77, L. n. 207/2025) che modifica l’art. 2 del D. Lgs. 127/2015. La ratio è quella di contrastare fenomeni evasivi mediante la rilevazione delle incoerenze quando la transazione viene effettuata tramite modalità di pagamento elettronico. Le modalità operative sono state definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025.

L’obbligo di memorizzazione puntuale

Uno degli aspetti particolarmente critici da trattare con la massima attenzione riguarda la corrispondenza tra quanto riportato sullo scontrino e le relative modalità di incasso. Indicare per errore “incasso contanti” quando il cliente ha pagato tramite POS (o viceversa) è considerata una violazione formale, e dalla relativa difformità ne deriva che:

  • l’errore potrà essere sanzionato in misura pari a euro 100,00 per ogni singola operazione errata, senza cumulo giuridico, e si applicherà anche se l’errore è involontario o dovuto a una svista del cliente;
  • i disallineamenti tra incassi e certificazione dei corrispettivi potrà generare un accertamento in quanto l’Agenzia delle Entrate sarà indotta in errore perché potrà ritenere che gli incassi tramite POS non risultino coperti dai relativi corrispettivi.

Il rimedio immediato quando l’errore viene notato tempestivamente è quello di annullare e rettificare il documento commerciale seguendo le procedure standard.

Il collegamento RT – POS

Per quanto concerne l’obbligo di collegamento tra il registratore di cassa (RT) e lo strumento di pagamento (POS), l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto una guida operativa e alcune FAQ per rendere più agevole le modalità operative e cogliere l’occasione per alcuni chiarimenti.

La guida delle Entrate precisa che non sono interessati dalle nuove disposizioni, anche se l’incasso avviene tramite POS:

  • i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (le cosiddette «vending machine»);
  • i corrispettivi derivanti dalla cessione di carburante;
  • i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici.

Non sono neanche interessati i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, anche se incassati con pagamento elettronico»

Casi particolari

Ci possono essere casi particolari che necessitano di particolare attenzione che sono meglio chiariti nella Risposta all’interpello n. 44/2026:

  • le attività miste: è il caso dell’esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il registratore telematico sia attività esonerate. Il suggerimento offerto quando si utilizza lo stesso Pos per tutti gli incassi (obbligati oppure esonerati dal POS) è quello di registrare il collegamento;
  • l’obbligo di collegamento non sussiste quando lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale;
  • è possibile collegare a un singolo registratore di cassa telematico più POS (fisici o virtuali);
  • è altresì possibile anche il collegamento di uno stesso strumento di pagamento elettronico a più registratori di cassa telematici purché il POS di tipo fisico a condizione che l’indirizzo del punto vendita sia lo stesso;
  • lo strumento di pagamento elettronico di tipo virtuale può essere collegato a più registratori di cassa telematici anche utilizzati presso differenti punti vendita.

Sanzioni per omesso collegamento RT – POS

Occhio alle sanzioni. Il mancato collegamento tra il registratore di cassa (RT) e lo strumento di pagamento (POS) comporterà l’irrogazione di una sanzione da mille a 4mila euro, oltre all’applicabilità delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

 

 

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN