Detassazione 2026 sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni: come funziona?

Le maggiorazioni e indennità, corrisposte ai lavoratori dipendenti, per lavoro notturno, per le prestazioni lavorative rese in giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni sono soggette ad un’imposta sostitutiva Irpef del 15% per il 2026.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, si traduce in una minore imposizione nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato, purché nel 2025 non abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 40.000 euro.

Sono, inoltre, esclusi dall’applicazione della misura, i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale ai quali è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, in virtù di ulteriori disposizioni normative della Legge di Bilancio 2026.

In particolare, l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali del 15% si applica alle somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003 e dei CCNL;
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

N.B. Il limite annuo complessivo di 1.500 euro rappresenta una franchigia e, di conseguenza, le eventuali somme eccedenti concorrono alla formazione del reddito e sono tassate Irpef secondo le aliquote ordinarie.

Sul punto la Circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • il riposo settimanale è quello individuato dai CCNL, a prescindere dalla circostanza in cui lo stesso coincida, o meno, con la domenica;
  • quanto alla nozione di turno, la stessa è rinvenibile in “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane” ovvero nell’ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale;
  • rientrano nell’ambito applicativo della disposizione anche le indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tipologie di lavoro sopra elencate.

Restano, invece, escluse dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% le somme corrisposte:

  • in base agli accordi territoriali e aziendali;
  • a titolo di elementi retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), e quelli differiti (TFR);
  • a titolo di lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno;
  • che, seppur denominate come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Il lavoratore dipendente non deve presentare alcuna richiesta al proprio datore di lavoro affinché gli venga applicata l’imposta sostitutiva. L’applicazione è automatica, salvo espressa rinuncia scritta da parte del dipendente stesso.

Il lavoratore è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi di tale regime impositivo qualora, nel corso del 2026, abbia percepito somme già assoggettate all’imposta del 15%, in virtù di altri rapporti di lavoro dipendente, superando il limite di 1.500 euro.

Nella verifica del limite reddituale di 40.000 euro, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

Di conseguenza, laddove il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione unica per l’anno precedente, il dipendente attesta per iscritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero mediante consegna all’attuale datore di lavoro delle CU relative a ciascun rapporto di lavoro svolto nell’anno 2025, l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Esempio

Applicazione imposta sostitutiva 15% Applicazione tassazione ordinaria
Paga base 2.158,26 Paga base 2.158,26
Maggiorazione 25 ore turno notturno (25%) 77,97 Maggiorazione 25 ore turno notturno (25%) 77,97
Tot. Competenze 2.236,23 Tot. Competenze 2.236,23
Contributi c/dip. (9,19%) 205,49 Contributi c/dip. (9,19%) 205,49
Imponibile fiscale al netto somma per lavoro notturno 1.959,94 Imponibile fiscale 2.030,74
Imponibile fiscale magg. 70,80 / /
Imposta 23% su 1.959,94 450,79 Imposta 23% 467,07
Imposta 15% su 70,80 10,62 / /
Detrazioni lav. dip. (su 1.959,94*13 mensilità) 181,82 Detrazioni lav. dip. (su 2.030,74*13 mensilità) 174,66
Ulteriore detrazione 83,33 Ulteriore detrazione 83,33
Retribuzione netta 1.834,48 Retribuzione netta 1.821,66

 

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato