Le detrazioni per gli interventi di ristrutturazioni e risparmio energetico rappresentano una delle agevolazioni più diffuse da parte dei contribuenti in quanto consentono un risparmio fiscale da ripartire in più anni. Allo stesso tempo, tale beneficio si caratterizza per la sua complessità perché è necessario tenere a disposizione una serie di documenti che ne legittimano la richiesta (fatture, bonifici parlanti, autorizzazioni amministrative, dichiarazioni di notorietà, comunicazioni agli enti preposti e ulteriore documentazione specifica a seconda del beneficio richiesto).
In ragione dell’evoluzione tecnologica, l’Agenzia delle Entrate è in grado di riscontrare la sussistenza dei documenti che rendono ammissibile la spesa mettendola in condizioni di esperire controlli mirati.
L’importanza del bonifico “parlante”
Le persone fisiche non in regime d’impresa che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali legate ai vari bonus edilizi devono effettuare i pagamenti con bonifico fiscale (c.d. parlante), intendendo per tale un bonifico che si caratterizza per la presenza di una serie di informazioni aggiuntive nonché di una causale preimpostata. Tale modalità consente all’intermediario finanziario di effettuare una ritenuta di acconto pari all’11% (calcolata sul totale al netto dello scorporo forfettario dell’iva al 22%) da trattenere per conto del beneficiario del bonifico e da versare poi all’erario.
Per ciascuna tipologia di intervento (interventi edilizi oppure ecobonus) oltre alla scelta della causale ci sono specifici dati da inserire:
- il codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari della detrazione, che in alcuni casi può essere diverso dall’ordinante il bonifico e che generalmente indirizza l’agevolazione nei confronti dell’avente diritto;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
È il caso di precisare che il bonifico parlante non viene utilizzato per determinate tipologie di spese, come oneri di urbanizzazione, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.
Casi particolari ed errori più comuni
Per la particolare tipologia di pagamento, si evidenzia che:
- il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi valido così come quello effettuato online;
- sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli istituti di pagamento (imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare tali servizi), ferma restando l’applicazione della ritenuta in acconto;
- l’errore nella scelta della causale con effettuazione della ritenuta non pregiudica la detrazione. Il contribuente in sede di dichiarazione avrà modo di indicare correttamente la spesa nel rigo corretto della dichiarazione dei redditi;
- il pagamento effettuato con bonifico ordinario è da considerarsi sbagliato anche quando nella causale libera viene indicato che si tratta di un bonifico per bonus edilizio;
- l’inserimento di dati errati del beneficiario (codice fiscale o partita iva) nel campo beneficiario oppure nel campo fornitore (per esempio invertendo i soggetti) comporta un caso di compilazione con dati errati o incompleti;
- il bonifico parlante effettuato a impresa estera comporta sempre l’obbligo della ritenuta d’acconto che deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti (acquisto di beni da una impresa estera che abbia un rappresentante fiscale in Italia). Questi ultimi potranno scomputare la ritenuta subìta dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso;
- nel caso l’impresa estera non abbia la rappresentanza fiscale in Italia il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento; in merito al numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo attribuito dal paese estero.
I rimedi per non perdere la detrazione
Per non rischiare il mancato riconoscimento della detrazione, è necessario sanare il bonifico recante la compilazione oppure privo della relativa ritenuta ripetendo il pagamento in modo corretto.
A volte la ripetizione del bonifico potrebbe suscitare difficoltà operative: in questi casi l’ultima possibilità per rimediare agli errori è quella di farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dall’impresa che ha eseguito i lavori con la quale si attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati. Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente al professionista abilitato o al Caf in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Non sono consentiti rimedi alternativi (per esempio dichiarazione sostitutiva con indicazioni diverse o prospetti riepilogativi) per far fronte all’errore o in presenza di dati incompleti. In sede di controllo, l’Agenzia procederà al recupero delle detrazioni indebitamente fruite oltre a comminare sanzioni e interessi al contribuente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
UNOFORMAT ti offre eventi dedicati al Modello 730/2026, con focus pratici, aggiornamenti normativi e indicazioni operative subito applicabili.
👉 Scopri ora il calendario e assicurati il tuo posto:































