Marcia indietro da parte dell’Agenzia delle Entrate per quanto concerne i maggiori compensi percepiti erroneamente dai contribuenti forfettari per errore del committente e successivamente restituiti. I relativi importi non concorrono alla verifica della soglia di 85 mila euro anche se restituiti l’anno successivo. La nuova risposta all’interpello n. 68/2026 modifica e sostituisce il precedente orientamento (diametralmente opposto) sancito nella risposta n. 26/2026.
Il quesito sotto la lente del fisco
Come la volta precedente, la questione investe una professionista, medico di medicina generale, in regime forfettario che, nel corso del 2024, per un errore amministrativo da parte dell’Azienda sanitaria provinciale veniva erroneamente inquadrata come pediatra. L’errore determinava l’erogazione di compensi superiori rispetto a quelli effettivamente spettanti che venivano restituiti a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo.
La questione nasce perché nella Certificazione Unica relativa al 2024 veniva riportato l’importo complessivo dei compensi percepiti nel corso dell’anno, includendo anche le somme pagate per errore (anche se restituite l’anno successivo) che portava a superare la soglia di euro 85.000 prevista per la permanenza nel regime forfettario, oltre a versamenti di maggiori imposte su somme non spettanti. Il superamento della soglia di euro 85.000 nel corso d’esercizio pone la questione della fuoriuscita della professionista dal regime di vantaggio
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver ripercorso tutti i passaggi della vicenda e richiamato i principi generali che disciplinano il regime forfettario, i tecnici del fisco ritengono che i compensi indebitamente percepiti dall’Istante per effetto dell’errore commesso, da parte dell’ASP, nell’erogare somme in parte non spettanti non debbano rientrare nella determinazione dei compensi. Ai fini del monitoraggio della soglia di euro 85.000 occorre tenere in considerazione i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario.
Dopotutto, ammette l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in esame si determinerebbe la fuoriuscita dell’Istante dal Regime Forfetario per una condotta non imputabile (fermo restando la condizione di restituire le somme non dovute).
Il recupero delle maggiori imposte versate
Nella risposta in commento si pone anche la questione di come rimediare all’errore nel caso in cui nella dichiarazione modello Redditi 2025, periodo d’imposta 2024, tra i ”componenti positivi” del Regime Forfetario (quadro LM), l’Istante avesse indicato tutti i compensi (al lordo di quelli restituiti nel corso del 2025) derivandone una maggiore imposta sostitutiva versata sulle somme erroneamente corrisposte dalla committenza.
Il rimedio a tale errore potrà avvenire tramite la presentazione (alternativamente):
- di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2025, periodo d’imposta 2024, con l’indicazione nel quadro LM dei compensi effettivamente spettanti (ossia, al netto di quelli non dovuti e restituiti nel 2025), con l’indicazione a credito della maggiore imposta sostitutiva versata;
- di un’istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente dell’Amministrazione finanziaria, in ragione del proprio domicilio fiscale e nei termini di legge, fornendo la relativa documentazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN
































