Infortunio durante lo smart working: il lavoratore ha diritto all’indennità?

Il lavoratore che si infortuna mentre lavora da casa in regime di smart working ha diritto all’indennità di infortunio Inail? Tale casistica è riconducibile ad un evento di infortunio o è da considerarsi come malattia?
Situazioni similari si verificano di frequente a causa di una sempre maggiore diffusione sul territorio nazionale, e non solo, del lavoro agile (meglio conosciuto come smart working).
Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sul lavoro agile, il datore:

  • è tenuto a garantire la salute e sicurezza del lavoratore anche qualora l’attività lavorativa sia svolta, appunto, in modalità di lavoro agile;
  • consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ogni anno, un’informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto.
    Dall’altro lato, il lavoratore deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Se sicuramente ciò può essere fatto in relazione alle apparecchiature e strumenti assegnati in dotazione al lavoratore e in via generale, alle mansioni svolte, appare più difficile una qualsiasi valutazione “ambientale” dell’ambito in cui potrà avvenire la prestazione lavorativa, di elezione del lavoratore e, talvolta anche mutevole. Difatti, il lavoratore, in accordo con il datore di lavoro, può svolgere la prestazione lavorativa anche in luoghi diversi (es. spazi di coworking, a casa, presso una casa vacanze, etc.).
Una buona parte del lavoro consisterà, quindi, in azioni prescrittive e preventive che, prendendo in considerazioni rischi di carattere generale, diano una serie di indicazioni su comportamenti (e anche luoghi) da evitare o su cautele da tenere.
Con riferimento agli infortuni sul lavoro, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro:

  • gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali;
  • gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2, co. 3, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (senza interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate), quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Nel caso specifico sarà necessario capire come è avvenuto l’infortunio, soprattutto in quelle ipotesi in cui il lavoratore svolge la prestazione lavorativa nella propria abitazione. Il rischio maggiore è, infatti, quello che l’infortunio, anche se occorso durante l’attività lavorativa. venga ricondotto ad un incidente domestico.
Sul punto il Tribunale di Padova, con Sentenza dell’8 maggio 2025, n. 462 ha riconosciuto che l’infortunio occorso ad una dipendente del settore pubblico durante lo smart working, fosse da qualificare come infortunio sul lavoro, delineando il principio secondo cui, anche se l’attività lavorativa è svolta nell’abitazione del dipendente, debba essere regolamentata secondo le norme sulla sicurezza sul lavoro e sull’indennizzo in caso di infortunio.
Il caso in esame risale al 2022, quando una dipendente dell’Università di Padova, durante una riunione online si è alzata per raccogliere alcuni fogli caduti a terra, ha messo male il piede ed è inciampata, riportando una doppia frattura ad una caviglia. È stata sottoposta a intervento chirurgico con un’inabilità al lavoro certificata in 137 giorni.
L’Inail aveva inizialmente riconosciuto l’infortunio come indennizzabile, salvo poi riqualificare l’evento come infortunio domestico, escludendo di conseguenza qualsiasi copertura.
La lavoratrice è stata pertanto costretta a ricorrere alle coperture assistenziali dell’Inps.

Il Tribunale di Padova ha invece riconosciuto l’incidente accaduto come infortunio sul lavoro, riconoscendo alla dipendente il rimborso di tutte le spese mediche sostenute e un indennizzo mensile per l’inagibilità causata dall’incidente.

 

Riferimenti normativi e di prassi:

 

 

 

Francesca Baciliero – LaborTre Studio Associato