Le nuove checklist Assirevi 2026

Nel mese di gennaio 2026, sono state pubblicate le nuove checklist predisposte da Assirevi in relazione ai bilanci chiusi al 31/12/2025.

Nell’ambito della revisione legale il professionista si avvale delle stesse confrontandone i contenuti con il bilancio in analisi, al fine di verificare che questo rispetti adeguatamente gli elementi richiesti dalle disposizioni e dai principi contabili applicabili.

La pubblicazione degli aggiornamenti di gennaio è volta a recepire gli emendamenti ai principi contabili OIC pubblicati lo scorso 8 dicembre, aventi ad oggetto:

  • i bilanci relativi ad esercizi con inizio con inizio dal 01/01/2026 o data successiva;
  • i bilanci relativi ad esercizi con inizio dal 01/01/2025, se consentita l’applicazione anticipata;
  • i bilanci di esercizio e consolidato, redatti da società di capitali ai sensi dell’ 2423 e seguenti del Codice civile;
  • le informazioni integrative richieste (disclosures) richieste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
  • eventuali altre informazioni integrative richieste dalle disposizioni applicabili; in particolare, è attesa la pubblicazione delle liste di controllo relative a specifici settori, quali enti del terzo settore, assicurazioni, ecc.

Si riportano di seguito gli aggiornamenti considerati.

– OIC 13 Rimanenze, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali, in tema di contratti che prevedono l’acquisto di un bene e il diritto di rivendere il bene al venditore dopo un determinato periodo di tempo a un prezzo predeterminato: si richiede che la società acquirente rilevi il bene in bilancio solo qualora assuma con ragionevole certezza di non esercitare in futuro l’opzione di rivendita.

Tale indicazione è valida sia nel caso in cui l’opzione risulti in capo all’acquirente, sia qualora sia attribuita al venditore. Nei casi rimanenti, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.

– OIC 16 Immobilizzazioni Materiali all’OIC 31 Fondi rischi ed oneri, in tema rispettivamente di costi di smantellamento e ripristino e di attualizzazione dei fondi oneri: si richiede di classificare gli incrementi ai relativi fondi, se derivanti esclusivamente dal trascorrere del tempo e dall’adeguamento del tasso di attualizzazione, non nei costi operativi (B12 o B13), ma nella classe C17 di conto economico (oneri finanziari); nel caso dei fondi rischi, le variazioni, anche decrementative, saranno esplicitate nell’apposita voce “C17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”, rimandando parte dei costi dal risultato operativo a quello finanziario.

– OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali, in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi: si richiede che l’utilizzo di tale metodo sia consentito solo qualora:

  • venga utilizzato il criterio di ammortamento a quote decrescenti;
  • i ricavi riflettano con buona approssimazione il consumo dell’attività immateriale stessa e ne sia possibile la dimostrazione.

L’aggiornamento è rivolto in particolare al caso di immobilizzazioni maggiormente sfruttate nella parte iniziale della loro vita utile – si pensi al caso di un brevetto farmaceutico – e al contrasto dell’abuso del metodo di ammortamento a quote variabili, quando volto ad attutire l’effetto in bilancio di una produzione ridotta.

– OIC 25 Imposte sul reddito, in tema di imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta: si richiede che l’imposta sostitutiva venga rilevata in contropartita alla riserva di patrimonio netto da affrancare, evitando il transito per il Conto Economico del debito verso l’Erario.

OIC 21 Partecipazioni, in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione: si richiede che gli oneri accessori vengano capitalizzati obbligatoriamente.

 

 

 

Anna Rossi – Centro Studi CGN