Nel mese di gennaio 2026, sono state pubblicate le nuove checklist predisposte da Assirevi in relazione ai bilanci chiusi al 31/12/2025.
Nell’ambito della revisione legale il professionista si avvale delle stesse confrontandone i contenuti con il bilancio in analisi, al fine di verificare che questo rispetti adeguatamente gli elementi richiesti dalle disposizioni e dai principi contabili applicabili.
La pubblicazione degli aggiornamenti di gennaio è volta a recepire gli emendamenti ai principi contabili OIC pubblicati lo scorso 8 dicembre, aventi ad oggetto:
- i bilanci relativi ad esercizi con inizio con inizio dal 01/01/2026 o data successiva;
- i bilanci relativi ad esercizi con inizio dal 01/01/2025, se consentita l’applicazione anticipata;
- i bilanci di esercizio e consolidato, redatti da società di capitali ai sensi dell’ 2423 e seguenti del Codice civile;
- le informazioni integrative richieste (disclosures) richieste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- eventuali altre informazioni integrative richieste dalle disposizioni applicabili; in particolare, è attesa la pubblicazione delle liste di controllo relative a specifici settori, quali enti del terzo settore, assicurazioni, ecc.
Si riportano di seguito gli aggiornamenti considerati.
– OIC 13 Rimanenze, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali, in tema di contratti che prevedono l’acquisto di un bene e il diritto di rivendere il bene al venditore dopo un determinato periodo di tempo a un prezzo predeterminato: si richiede che la società acquirente rilevi il bene in bilancio solo qualora assuma con ragionevole certezza di non esercitare in futuro l’opzione di rivendita.
Tale indicazione è valida sia nel caso in cui l’opzione risulti in capo all’acquirente, sia qualora sia attribuita al venditore. Nei casi rimanenti, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.
– OIC 16 Immobilizzazioni Materiali all’OIC 31 Fondi rischi ed oneri, in tema rispettivamente di costi di smantellamento e ripristino e di attualizzazione dei fondi oneri: si richiede di classificare gli incrementi ai relativi fondi, se derivanti esclusivamente dal trascorrere del tempo e dall’adeguamento del tasso di attualizzazione, non nei costi operativi (B12 o B13), ma nella classe C17 di conto economico (oneri finanziari); nel caso dei fondi rischi, le variazioni, anche decrementative, saranno esplicitate nell’apposita voce “C17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”, rimandando parte dei costi dal risultato operativo a quello finanziario.
– OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali, in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi: si richiede che l’utilizzo di tale metodo sia consentito solo qualora:
- venga utilizzato il criterio di ammortamento a quote decrescenti;
- i ricavi riflettano con buona approssimazione il consumo dell’attività immateriale stessa e ne sia possibile la dimostrazione.
L’aggiornamento è rivolto in particolare al caso di immobilizzazioni maggiormente sfruttate nella parte iniziale della loro vita utile – si pensi al caso di un brevetto farmaceutico – e al contrasto dell’abuso del metodo di ammortamento a quote variabili, quando volto ad attutire l’effetto in bilancio di una produzione ridotta.
– OIC 25 Imposte sul reddito, in tema di imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta: si richiede che l’imposta sostitutiva venga rilevata in contropartita alla riserva di patrimonio netto da affrancare, evitando il transito per il Conto Economico del debito verso l’Erario.
– OIC 21 Partecipazioni, in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione: si richiede che gli oneri accessori vengano capitalizzati obbligatoriamente.
Anna Rossi – Centro Studi CGN

































