L’esercizio dell’attività agricola, così come definita dall’articolo 2135 del Codice Civile, presuppone la gestione di aspetti civilistici e fiscali che si possono così riassumere:
- natura del soggetto giuridico che esercita l’attività;
- determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette;
- gestione della fiscalità indiretta sia essa ai fini IVA che ai fini dell’imposta di registro.
In prima battuta, la scelta del soggetto giuridico con il quale esercitare l’attività agricola (che non è preclusa a nessuno) comporta un diverso posizionamento nell’ambito della classificazione della categoria reddituale. Se l’imprenditore agricolo è una ditta individuale o una società semplice, il reddito derivante dall’esercizio delle attività agricole principali, vale a dire conduzione dei terreni, silvicoltura ed allevamento di animali, rientra per natura nella categoria dei redditi fondiari. Questo significa che per tali attività non è possibile, in luogo dell’articolo 32 del Tuir, determinare il reddito in via ordinaria vale a dire ricavi imponibili meno costi deducibili. Solamente nel caso in cui vengano superati i parametri dell’articolo 32, vedi allevamento di animali eccedente, coltivazione in serra oltre il secondo piano, allora è possibile scegliere se forfettizzare la parte di reddito eccedente oppure determinarla con i criteri ordinari.
Qualora invece le medesime attività di cui sopra venissero esercitate per il tramite di società per loro natura commerciali, quali snc, sas o srl, in questo caso le opzioni sarebbero due:
- a patto che si tratti di società agricole, vale a dire che riportino la dicitura “società agricola” nella ragione sociale e che presentino quale oggetto sociale esclusivo l’esercizio dell’attività agricola, è possibile optare per la determinazione del reddito d’impresa in via forfettizzata su base catastale;
- procedere per il regime naturale di determinazione del reddito, vale a dire il regime ordinario, ricavi -costi.
Ampliando il discorso alle attività connesse (terzo comma dell’articolo 2135 del c.c.) è possibile:
- per ditta individuale e società semplici determinare (regime naturale) la base imponibile, una volta rispettato il principio di prevalenza, forfettizzandola al 15% dei corrispettivi ai fini IVA per la cessione di beni derivanti da trasformazione o manipolazione ed al 25% per le attività connesse di servizi con la possibilità di optare, in entrambi i casi, per la tassazione ordinaria;
- per le società sas, snc, srl di determinare (regime naturale) tale reddito in via ordinaria oppure optando per la forfetizzazione se già si è optato per la tassazione su base catastale per l’attività agricola principale.
Discorso diverso invece ai fini IVA dove la possibilità di applicare il regime speciale ex articolo 34, che si caratterizza per l’indetraibilità IVA sugli acquisti e sulla detrazione della stessa mediante percentuali di compensazione sulle vendite, non è legato alla tipologia del soggetto giuridico ma a una caratteristica soggettiva, vale a dire l’esercizio dell’attività agricola e da una oggettiva, vale a dire l’iscrizione del prodotto nella Tabella A, Parte I, Dpr 633/72.
Rimane per tutti i beni non ricompresi nella tabella citata l’obbligo della loro gestione in IVA ordinaria (con contabilità separata) così come è possibile optare per il regime ordinario IVA su tutta l’attività.
Discorso diverso, infine, per le imposte indirette d’atto, vedi l’imposta di registro, dove la possibilità di usufruire di agevolazioni (vedasi la piccola proprietà contadina che consente di acquistare, a determinate condizioni, terreni agricoli all’1% di imposta catastale) è legata alla qualifica di coltivatore diretto (CD) o Iap (imprenditore agricolo professionale). Tali qualifiche, che comportano apposita iscrizione previdenziale agricola, fanno sì che ditta individuale e società semplice con CD o IAP socio e amministratore così come snc sas oppure con Srl con amministratore Iap possano beneficiare di agevolazioni specifiche che però sono concesse solamente se in possesso di tali requisiti.
Alberto Tealdi – Centro Studi CGN
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