Sino al 30 aprile 2026 i datori di lavoro possono assumere giovani con meno di 35 anni d’età usufruendo di uno sgravio contributivo: questa la novità introdotta in sede di conversione in Legge del cd. Decreto Milleproroghe 2026.
Viene, pertanto, estesa l’applicazione temporale dell’agevolazione, in precedenza in vigore sino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, viene ridotto l’ammontare della contribuzione oggetto di sgravio.
Infatti, ai datori di lavoro privati che nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 aprile 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in misura pari al 70%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
L’agevolazione si applica:
- per un periodo massimo di 24 mesi;
- con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il 35esimo anno di età;
- per i soggetti che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;
- nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque entro i limiti di spesa autorizzata;
- anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in argomento.
N.B. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
Il Decreto Milleproroghe introduce un’altra novità rispetto all’agevolazione in vigore sino a tutto il 2025.
Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, la percentuale di esonero è elevata al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
N.B. Lo sgravio contributivo si innalza, quindi, al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro qualora l’assunzione comporti un incremento ai fini ULA.
Sul punto, si ricorda che, dal 1° luglio 2025 per poter beneficiare dello sgravio contributivo per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 35, era necessario l’incremento occupazionale netto, così come chiarito dall’Inps nel proprio Messaggio n. 1935/2025.
Con riferimento alle ulteriori condizioni previste per l’applicazione dell’esonero nulla cambia rispetto a quanto già previsto dal Decreto Coesione (cfr. art. 22 D.L. n. 60/2024).
Di conseguenza, in merito ad esempio ai rapporti di lavoro oggetto di agevolazione, alle condizioni di spettanza dell’incentivo, alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e al coordinamento con altri incentivi, si possono ritenere validi i chiarimenti già forniti con Circolare Inps n. 90/2025.
Si ricorda, infine, che l’applicazione dell’agevolazione per il 2026 è soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea.
Una volta ottenuta la predetta autorizzazione, ai fini della corretta applicazione dell’incentivo e del recupero dello stesso per il periodo pregresso (da gennaio 2026) sarà necessario attendere le istruzioni Inps.
| 01/09/2024 –30/06/2025 | 01/07/2025 – 31/12/2025 | 01/01/2026 – 30/04/2026 | |
| Tipologia contrattuale | Assunzione tempo indeterminato – trasformazione a tempo indeterminato | Assunzione tempo indeterminato – trasformazione a tempo indeterminato | Assunzione tempo indeterminato – trasformazione a tempo indeterminato |
| Durata agevolazione | 24 mesi | 24 mesi | 24 mesi |
| % esonero contributivo | 100% | 100% | 70% (elevabile 100%) |
| Incremento ULA | NO | SI | NO se sgravio al 70%
SI se sgravio al 100% |
| Importo massimo mensile agevolazione | 500 euro | 500 euro | 500 euro |
| Autorizzazione UE | SI | SI | SI |
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato






























